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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09944/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da due successive vendite di un compendio immobiliare: una prima vendita da parte di un debitore fideiussore e della moglie, comproprietaria per una quota, a una società immobiliare; una seconda vendita da parte di questa società a un'altra società. Due creditori del debitore hanno agito per ottenere l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dei trasferimenti, sostenendo che essi pregiudicassero la garanzia patrimoniale, e in subordine hanno chiesto di accertare la simulazione assoluta del secondo atto ex art. 1414 c.c. Nel giudizio di merito una delle domande era stata dichiarata inammissibile, poi la Corte d'appello ha ritenuto ammissibile l'intervento della banca successore a titolo particolare, ma ha comunque respinto nel merito la revocatoria per difetto di prova della scientia damni in capo al terzo acquirente e ha respinto anche la domanda di simulazione per mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti della assoluta mancanza di volontà negoziale. Nel ricorso per cassazione la società ricorrente ha denunciato omesso esame di fatti noti che, se valutati, avrebbero consentito di inferire la consapevolezza del pregiudizio in capo al terzo, deducendo anche violazione dell'art. 2901 c.c.; in particolare ha valorizzato il fatto che il debitore si sarebbe spogliato di tutti i beni, avendo venduto un altro immobile pochi giorni prima con lo stesso notaio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, oltre che infondata, fosse preclusa dal regime della cd. doppia conforme, poiché la decisione d'appello era conforme a quella di primo grado sul punto decisivo della mancanza di prova della scientia damni. La ricorrente non aveva adempiuto all'onere di indicare specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, come richiesto per superare la preclusione ex art. 348-ter c.p.c. Non è stata posta alcuna condanna alle spese, per mancata attività difensiva degli intimati; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria ordinaria è necessario, nei casi rilevanti, dimostrare il pregiudizio alle ragioni del creditore e la consapevolezza del pregiudizio da parte del terzo acquirente (scientia damni).

  • art. 1414 c.c.

    La simulazione assoluta del contratto richiede la prova dell'assoluta mancanza di volontà negoziale, non desumibile in assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 105 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'ammissibilità dell'intervento della banca successore/avente causa nel giudizio di merito.

  • art. 268 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 105 c.p.c. ai fini dell'ammissibilità dell'intervento spiegato in appello.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione quando operi la preclusione della doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per dedurre violazione dell'art. 2901 c.c., ma la censura è comunque inammissibile per la doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nell'azione revocatoria ordinaria la prova della scientia damni del terzo acquirente è un profilo decisivo: il creditore deve allegare e provare elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle proprie ragioni.
  • La simulazione assoluta di una compravendita richiede la dimostrazione dell'assenza totale di volontà di trasferire il bene; non bastano sospetti o indizi non connotati da gravità, precisione e concordanza.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado sul medesimo punto di fatto, opera la preclusione della doppia conforme e il vizio di omesso esame dei fatti decisivi non è deducibile in cassazione se il ricorrente non indica specificamente le differenti rationes decidendi delle due decisioni di merito.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di violazione di legge non può essere surrettiziamente utilizzata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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