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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35158/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia trae origine dall’opposizione proposta da un avvocato avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Corte d’appello di Ancona aveva accolto l’opposizione. Il Ministero della Giustizia ha quindi impugnato l’ordinanza della Corte territoriale con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 327, comma 1, c.p.c. per tardività dell’opposizione, sostenendo che il rimedio fosse stato proposto oltre il termine applicabile. Il controricorrente ha resistito e, con memoria, ha chiesto anche la riunione con altri giudizi tra le medesime parti, istanza poi rigettata dalla Cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che l’opposizione avverso il decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al rito sommario e che, in assenza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione del decreto. Poiché l’opposizione era stata proposta il 3 giugno 2019 contro un decreto pubblicato il 26 settembre 2018, essa è stata considerata tardiva e quindi inammissibile. Di conseguenza, la Corte ha cassato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando che il processo non poteva essere proseguito, e ha condannato il resistente al rimborso delle spese del giudizio di opposizione e di cassazione. È stato invece escluso il versamento dell’ulteriore contributo unificato, perché la pronuncia è stata di cassazione senza rinvio per inammissibilità dell’opposizione.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come base normativa dell’opposizione ai decreti in tema di spese di giustizia.

  • art. 15 d.lgs. n. 150 del 2011

    le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia «sono regolate dal rito sommario»

    l’opposizione contro il decreto di liquidazione è soggetta al rito sommario, con conseguente assimilazione del provvedimento all’ordinanza appellabile ex art. 702-quater c.p.c.

  • art. 702-quater c.p.c.

    richiamato per l’equiparazione del decreto di liquidazione all’ordinanza del giudice monocratico, appellabile secondo il relativo regime.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    in mancanza di comunicazione o notificazione del provvedimento, si applica il termine lungo d’impugnazione decorrente dalla pubblicazione; il termine opera anche per i provvedimenti decisori e definitivi.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato ai fini della definizione camerale del ricorso per manifesta fondatezza.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la trattazione e definizione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    applicato per la cassazione senza rinvio quando il processo non poteva essere proseguito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile l’ulteriore contributo unificato, poiché la misura opera solo in caso di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione, non in caso di cassazione senza rinvio.

Massime di principio

  • L’opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato segue il rito sommario e, in difetto di comunicazione o notificazione del provvedimento, è soggetta al termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del decreto.
  • Il termine ex art. 327 c.p.c. si applica anche ai provvedimenti a carattere decisorio e definitivo e decorre dalla pubblicazione, indipendentemente da eventuali ritardi o omissioni della cancelleria nella comunicazione alle parti.
  • La mancata attivazione del difensore per verificare lo stato del procedimento non consente di elidere la decadenza maturata per tardività dell’opposizione.
  • Quando l’opposizione è proposta oltre il termine applicabile, il processo non può proseguire e il giudice di legittimità può cassare senza rinvio la decisione impugnata.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza anche nel giudizio di cassazione e nel giudizio di opposizione dichiarato tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

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