Cassazione Penale, Ordinanza n. 27942/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna del Tribunale per un episodio di detenzione/cessione di stupefacenti poi riqualificato nella fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, mentre era stato assolto da un secondo capo di imputazione. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando la mancata concessione dell'attenuante comune di cui all'art. 62, comma 4, c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe trascurato elementi idonei a ridurre il disvalore del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché la Corte d'appello aveva escluso l'attenuante con motivazione логicamente e giuridicamente corretta, valorizzando le modalità organizzate dello spaccio e l'elevata qualità dello stupefacente, elementi che, considerati complessivamente, consentivano di presumere un lucro non modico derivante dal reato. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 616 c.p.p. e richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti, nella quale è stata riqualificata la condotta ascritta al capo A.
attenuante comune del danno o del lucro di speciale tenuità, esclusa perché le modalità del fatto e la qualità della sostanza consentivano di presumere un lucro non modico.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata come parametro per la condanna alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso quando non risulti che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sulla mancata concessione dell'attenuante del lucro o danno di speciale tenuità è inammissibile o manifestamente infondata quando si risolve in una diversa lettura del fatto già plausibilmente apprezzato dal giudice di merito.
- Ai fini dell'art. 62, comma 4, c.p., la valutazione sulla particolare tenuità del lucro/danno deve considerare complessivamente le modalità della condotta e la qualità dell'oggetto materiale del reato; elementi organizzativi dello spaccio e la qualità elevata dello stupefacente possono escludere la tenuità.
- La motivazione che valorizza modalità organizzate dell'attività illecita e caratteristiche della sostanza è sufficiente a sorreggere il diniego dell'attenuante, poiché consente di inferire un profitto non modesto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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