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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04270/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pregressa vicenda lavoristica del ricorrente: questi aveva agito nei confronti di una società ferroviaria per il riconoscimento di mansioni superiori e delle relative differenze retributive; tale domanda era stata respinta e i successivi rimedi impugnatori, compresa la revocazione, erano stati dichiarati inammissibili o comunque rigettati. Il ricorrente ha quindi proposto azione di responsabilità civile dei magistrati ai sensi della legge n. 117 del 1988, imputando ai componenti del collegio della Corte d’appello di Palermo sezione lavoro l’erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione. Il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile tale azione e la Corte d’appello di Caltanissetta ha confermato l’esito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, da un lato, omesso/insufficiente/contraddittorio esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. in relazione alla sentenza della Corte di cassazione n. 3375/2009; dall’altro, nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c. e violazione dell’art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto non proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza di inammissibilità della revocazione e che la motivazione fosse solo apparente. La Corte di cassazione rileva inoltre che il ricorso era esposto in modo confusionario, con inadeguata narrazione dei fatti di causa e senza un chiaro momento di sintesi dei motivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, in via preliminare, che l’esposizione dei fatti rilevanti fosse del tutto inadeguata ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c., tanto da impedire la comprensione della controversia e da rendere già per questo inammissibile l’impugnazione. Ha aggiunto che, comunque, le censure sarebbero state inammissibili anche nel merito: la doglianza ex art. 360, n. 5 c.p.c. non denunciava un omesso esame di un fatto storico decisivo, ma mirava a una diversa ricostruzione del merito; la dedotta motivazione apparente non sussisteva, poiché la Corte territoriale aveva dato una motivazione logica e adeguata fondando l’inammissibilità dell’azione ex l. n. 117/1988 sul mancato esperimento del ricorso per cassazione avverso la sentenza che aveva deciso sulla revocazione, rimedio necessario prima di poter proporre l’azione di responsabilità. È stata quindi condannata la parte ricorrente alle spese e disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara ed esaustiva esposizione dei fatti di causa essenziali alla illustrazione dei motivi; la sua mancanza o inadeguatezza può determinare l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una rivalutazione del percorso motivazionale o della ricostruzione del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente richiede una reale carenza argomentativa; non ricorre quando la sentenza contenga una motivazione logica, intelligibile e sufficiente.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come parametro di validità della motivazione della sentenza, ma nel caso concreto non è stato ritenuto violato.

  • l. 13 aprile 1988, n. 117, art. 4, comma 2

    L’azione di responsabilità civile contro il magistrato presuppone il previo esaurimento dei rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento; nel caso concreto, era necessario il ricorso per cassazione contro la sentenza che aveva deciso sulla revocazione.

  • l. 13 aprile 1988, n. 117, art. 5, comma 4

    La fase di vaglio preliminare di ammissibilità dell’azione, in origine prevista, è stata ritenuta abrogata dalla riforma del 2015.

  • l. 27 febbraio 2015, n. 18, art. 3, comma 2

    Ha abrogato il previgente filtro di ammissibilità dell’azione di responsabilità civile dei magistrati, rendendo la decisione già da primo grado una sentenza senza preventiva fase di decreto.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis

    È richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • art. 2113 c.c.

    È citato solo nel riepilogo della pregressa controversia lavoristica, senza incidere sulla decisione di legittimità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere chiara e idonea a consentire, da sola, la comprensione della controversia e della correlazione tra fatti e censure; una narrazione confusa o incompleta può determinare l’inammissibilità del ricorso.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di chiedere alla Corte di cassazione una nuova valutazione del merito o una diversa ricostruzione della motivazione; è necessario denunciare l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando sia meramente assertiva o incomprensibile; non lo è quando il giudice di merito spieghi in modo logico e intellegibile la ragione della decisione, anche se la parte non la condivida.
  • Per proporre azione di responsabilità civile ai sensi della l. n. 117/1988 occorre aver previamente esperito tutti i mezzi di impugnazione ordinari o straordinari previsti contro il provvedimento asseritamente illegittimo, compreso il ricorso per cassazione quando ammissibile contro la decisione sulla revocazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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