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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06289/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia riguarda la proprietà di un'area scoperta destinata a cortile e giardino, sulla quale insisteva un piccolo fabbricato. In primo grado erano state riunite due cause: una domanda di rivendicazione con richiesta di accessione ex art. 934 c.c. relativamente al manufatto insistente sull'area, e una domanda riconvenzionale di accertamento della proprietà esclusiva della porzione di area occupata dal fabbricato; in un secondo giudizio era stata proposta anche domanda di usucapione del cortile-giardino. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande. La Corte d'appello, riformando parzialmente, aveva invece ritenuto che l'intera area cortile-giardino appartenesse all'attrice, valorizzando la lettura coordinata di una serie di titoli storici (divisione del 1919, acquisto del 1922, cessione del 1939, testamento del 1942) e di elementi documentali e planimetrici di riscontro. Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'erede della parte rimasta soccombente, denunciando: 1) violazione dell'art. 1362 c.c., assumendo che la Corte territoriale avesse male interpretato l'atto del 15 gennaio 1939, attribuendogli ad oggetto l'intera area contesa; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., sostenendo che l'interpretazione del contratto fosse stata illegittimamente fondata su indici presuntivi non rilevanti. La ricorrente, in sostanza, contestava la ricostruzione interpretativa e fattuale compiuta dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello aveva svolto un accertamento di fatto e un'interpretazione dei titoli di provenienza che non si risolvevano in un giudizio presuntivo viziato, ma in una lettura complessiva dei documenti, corroborata da elementi di conferma. Le censure della ricorrente miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ribadito che, in tema di interpretazione contrattuale, il ricorrente deve indicare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il punto del discostamento, non potendo limitarsi a contrapporre una diversa interpretazione; inoltre, la valutazione di documenti e prove è riservata al giudice di merito. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna della parte ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 934 c.c.

    richiamato solo per la domanda originaria di accessione del manufatto al suolo; non costituisce il centro della decisione di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    la censura è inammissibile perché il ricorrente non può limitarsi a richiamare la regola ermeneutica, ma deve indicare specificamente quale canone sia stato violato e in che modo.

  • art. 2729 c.c.

    non è consentito trasformare in sede di legittimità una diversa lettura degli elementi di fatto in un vizio di violazione della norma sulle presunzioni.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio denunciato era formalmente di violazione di legge, ma sostanzialmente mirava a una rivalutazione del merito, quindi è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio, poiché il controllo di legittimità non si sostituisce al giudizio di merito.
  • La censura in tema di interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente individua specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati e il modo in cui il giudice di merito se ne è discostato; non basta contrapporre una diversa interpretazione ritenuta più favorevole.
  • Quando di una clausola o di un atto sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito tra soluzioni alternative non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • La valutazione delle prove documentali e testimoniali, nonché la selezione degli elementi ritenuti decisivi, appartiene al giudice di merito, il quale non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, purché esponga le ragioni del proprio convincimento.
  • L'uso di elementi esterni a conferma dell'interpretazione di un titolo non trasforma necessariamente il ragionamento in un giudizio presuntivo censurabile, se il nucleo decisivo della decisione resta l'esame del contenuto dei titoli di provenienza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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