Sentenza del 09/01/2020 n. 34 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - Imposta sui redditi - Imposta sul valore aggiunto - Nullità dell'Avviso di accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il socio impugnava la nullità dell'avviso di accertamento a lui notificato per carenza di motivazione, sostenendo che l'atto si limitava a rinviare "per relationem" all'avviso di accertamento relativo alla società (notificato solo a quest'ultima) e quindi non consentiva al socio di conoscere le ragioni dell'accertamento e gli elementi di fatto e di diritto posti a base della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto valida la motivazione dell'avviso di accertamento del socio anche se esso rinviava per relationem a quello della società notificato soltanto a quest'ultima. Il giudice ha affermato che l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 7 della L. 212/2000 e dall'art. 42 del DPR n. 600/1973 si ritiene assolto quando il destinatario dell'atto possa prendere conoscenza dell'accertamento presupposto e dei relativi documenti giustificativi; ciò è possibile per il socio in virtù del diritto di consultazione della documentazione sociale previsto dall'art. 2261 c.c., sicché l'avviso che rinvia per relationem non è nullo per carenza di motivazione.
Norme richiamate
Legge 7 agosto 1990 n.241 (principi del procedimento amministrativo)
I principi generali di motivazione si applicano agli atti tributari, ma la motivazione può ritenersi soddisfatta anche tramite rinvio all'atto presupposto se il destinatario può effettivamente prenderne visione.
Art. 7 Legge 27 luglio 2000 n.212 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione degli atti tributari trova tutela nello statuto del contribuente; nel caso concreto è stato interpretato nel senso che la motivazione è adeguata se il destinatario ha la possibilità pratica di conoscere le ragioni dell'accertamento attraverso l'accesso ai documenti richiamati.
Art. 42 DPR 29 settembre 1973 n.600
Nelle imposte sui redditi il principio della motivazione dell'accertamento è soddisfatto anche con rinvio per relationem quando sussiste la possibilità di accesso agli atti richiamati.
Riconosce al socio il potere di consultare la documentazione sociale; tale diritto è stato ritenuto sufficiente a consentire al socio di prendere visione dell'accertamento presupposto e, dunque, a far valere la motivazione per relationem.
Cass. civ., Sez. trib., 23/02/2018, n. 4396
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio che il rinvio per relationem può soddisfare l'obbligo di motivazione se il destinatario può accedere agli atti richiamati.
Cass. civ., Sez. VI, 04/06/2018, n. 14275
Ulteriore orientamento giurisprudenziale confermativo della validità del rinvio per relationem nell'ambito degli accertamenti tributari con le medesime motivazioni.
Massime di principio
- Il rinvio "per relationem" in un avviso di accertamento non è automaticamente nullo: è valido se il destinatario ha la possibilità effettiva di prendere visione dell'atto presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
- Il diritto di accesso del socio alla documentazione sociale (art. 2261 c.c.) può essere invocato per considerare assolto l'obbligo di motivazione, ma tale meccanismo presuppone che l'accesso sia reale ed effettivo; se l'accesso è impedito o illimitato, il rinvio potrebbe essere insufficiente.
- Se il contribuente non ha mezzi pratici per conoscere l'atto presupposto (es. documentazione negata, impedimenti pratici), la mancata motivazione diretta può determinare la nullità o l'illegittimità dell'atto tributario.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente deve dimostrare l'impossibilità di accedere agli atti richiamati; in tal caso il giudice potrà ritenere inadempiuto l'obbligo motivazionale dell'amministrazione.
- Per l'amministrazione è prudente indicare con precisione l'atto presupposto e le modalità di accesso alla documentazione richiamata, o notificare direttamente gli atti rilevanti ai destinatari effettivi per evitare contestazioni sulla motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Prov. Novara
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 9 gen 2020Sentenza del 09/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Torino
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →