Sentenza del 09/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi Locali - Tassa Automobilistica - Termine di prescrizione - Triennale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione della legittimità, da parte della Regione Piemonte, di disporre esenzioni o modificare i termini di prescrizione relativi alla tassa automobilistica (bollo auto). Il ricorrente sosteneva che la Regione non potesse intervenire sulla disciplina sostanziale della tassa o estendere i termini di accertamento/prescrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la tassa di possesso automobilistico rientra nella competenza esclusiva dello Stato per la disciplina sostanziale e che alle Regioni ordinarie è stato attribuito soltanto il gettito e compiti amministrativi di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo. Ne consegue che la tassa non è un "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., e che la Regione Piemonte non poteva introdurre esenzioni né modificare i termini di prescrizione dell'accertamento. È stato ribadito che la prescrizione del bollo auto è triennale e che le Regioni non dispongono più, dal 2011, del potere di deroga alla legge statale in materia.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
art. 117, secondo comma, lettera e)
La materia della disciplina sostanziale della tassa automobilistica rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; le Regioni non possono disciplinare aspetti sostanziali come esenzioni o termini di prescrizione.
Costituzione della Repubblica Italiana
La qualificazione di "tributo proprio della regione" non può essere applicata alla tassa automobilistica che rimane regolata dallo Stato; pertanto le Regioni non possono invocare questa norma per legittimare interventi sostanziali sul tributo.
D.L. 953/1982 (conv. L. 28 febbraio 1983, n.53), art. 5 (richiamato: art.4 della legge di conversione)
art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. 28 febbraio 1983, n.53, art.4)
Norma che storicamente regola l'attribuzione del gettito e le competenze amministrative alle Regioni; è stata interpretata nel senso che essa non trasferisce la competenza legislativa sostanziale, limitando l'autonomia regionale alla riscossione e a una limitata modulazione dell'importo.
Massime di principio
- Quando una tassa è regolata nella disciplina sostanziale dallo Stato (art. 117 Cost., competenze legislative esclusive), le Regioni possono avere solo poteri amministrativi di riscossione e limitate variazioni dell'importo, ma non possono introdurre esenzioni o modificare termini di prescrizione.
- La qualificazione di "tributo proprio" regionale ai sensi dell'art. 119 Cost. va verificata concretamente: non ogni entrata raccolta dalla Regione è automaticamente tribut o proprio; occorre che la normativa statale non abbia riservato la disciplina sostanziale allo Stato.
- La prescrizione degli accertamenti relativi alla tassa automobilistica è triennale: in assenza di espressa potestà statale diversa, eventuali atti di riscossione successivi a tale termine sono irrimediabilmente prescritti.
- Eventuali provvedimenti regionali che contrastino la disciplina statale esclusiva in materia tributaria sono suscettibili di annullamento per incompetenza o incostituzionalità; prima di fondarsi su misure regionali occorre verificare la compatibilità con le competenze statali.
- Dal 2011 le Regioni non dispongono più del potere di deroga alle leggi statali in materia tributaria: ciò riduce ulteriormente la possibilità di intervento regionale sulle imposte di origine statale.
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