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Sentenza

Sentenza del 09/01/2020 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Torino

Tributi Locali - Tassa Automobilistica - Termine di prescrizione - Triennale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Contestazione della legittimità, da parte della Regione Piemonte, di disporre esenzioni o modificare i termini di prescrizione relativi alla tassa automobilistica (bollo auto). Il ricorrente sosteneva che la Regione non potesse intervenire sulla disciplina sostanziale della tassa o estendere i termini di accertamento/prescrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la tassa di possesso automobilistico rientra nella competenza esclusiva dello Stato per la disciplina sostanziale e che alle Regioni ordinarie è stato attribuito soltanto il gettito e compiti amministrativi di riscossione e un limitato potere di variazione dell'importo. Ne consegue che la tassa non è un "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost., e che la Regione Piemonte non poteva introdurre esenzioni né modificare i termini di prescrizione dell'accertamento. È stato ribadito che la prescrizione del bollo auto è triennale e che le Regioni non dispongono più, dal 2011, del potere di deroga alla legge statale in materia.

Norme richiamate

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    art. 117, secondo comma, lettera e)

    La materia della disciplina sostanziale della tassa automobilistica rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato; le Regioni non possono disciplinare aspetti sostanziali come esenzioni o termini di prescrizione.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    La qualificazione di "tributo proprio della regione" non può essere applicata alla tassa automobilistica che rimane regolata dallo Stato; pertanto le Regioni non possono invocare questa norma per legittimare interventi sostanziali sul tributo.

  • D.L. 953/1982 (conv. L. 28 febbraio 1983, n.53), art. 5 (richiamato: art.4 della legge di conversione)

    art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. 28 febbraio 1983, n.53, art.4)

    Norma che storicamente regola l'attribuzione del gettito e le competenze amministrative alle Regioni; è stata interpretata nel senso che essa non trasferisce la competenza legislativa sostanziale, limitando l'autonomia regionale alla riscossione e a una limitata modulazione dell'importo.

Massime di principio

  • Quando una tassa è regolata nella disciplina sostanziale dallo Stato (art. 117 Cost., competenze legislative esclusive), le Regioni possono avere solo poteri amministrativi di riscossione e limitate variazioni dell'importo, ma non possono introdurre esenzioni o modificare termini di prescrizione.
  • La qualificazione di "tributo proprio" regionale ai sensi dell'art. 119 Cost. va verificata concretamente: non ogni entrata raccolta dalla Regione è automaticamente tribut o proprio; occorre che la normativa statale non abbia riservato la disciplina sostanziale allo Stato.
  • La prescrizione degli accertamenti relativi alla tassa automobilistica è triennale: in assenza di espressa potestà statale diversa, eventuali atti di riscossione successivi a tale termine sono irrimediabilmente prescritti.
  • Eventuali provvedimenti regionali che contrastino la disciplina statale esclusiva in materia tributaria sono suscettibili di annullamento per incompetenza o incostituzionalità; prima di fondarsi su misure regionali occorre verificare la compatibilità con le competenze statali.
  • Dal 2011 le Regioni non dispongono più del potere di deroga alle leggi statali in materia tributaria: ciò riduce ulteriormente la possibilità di intervento regionale sulle imposte di origine statale.

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