Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Rendita catastale - Notifica - Atti emessi dall'01/01/2000 -Necessità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento IMU 2012 emesso dal Comune, che aveva calcolato l'imposta sulla base della rendita catastale pari a euro 33.759,00 attribuita d'ufficio dall'Agenzia del Territorio in data 4 dicembre 2012. La contribuente ha contestato l'illegittimità dell'atto per omissione di notifica della variazione catastale del 2012 (che aveva aumentato la rendita da euro 4.006,00 a euro 33.759,00), richiamando l'art. 74, comma 1, legge n. 342/2000 ("le rendite sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"). Inoltre la società ha richiamato la disciplina introdotta dalla legge n. 208/2015 (art. 1, commi 21-22) relativa alla valutazione dei cosiddetti "bullonati" (impianti fotovoltaici imbullonati) e ha dedotto vizi di notifica e di motivazione dell'atto impositivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale per l'Umbria ha accolto l'appello della società. Ha ritenuto provato che non risulta agli atti la notifica alla contribuente dell'atto di variazione della rendita del 4 dicembre 2012, e ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17825/2017 e giurisprudenza di legittimità) secondo cui per le variazioni emesse dopo il 1/1/2000 la notificazione è condizione di efficacia della nuova rendita. Ha altresì rilevato che la successiva rettifica operata dall'Agenzia ( maggio/dicembre 2016) è risultata invece comunicata alla società, ma ciò non sanava l'omessa notifica della variazione del 2012 utilizzata dal Comune per l'accertamento IMU 2012. Per tali ragioni la CTR ha annullato l'avviso di accertamento n. 1314/2017 emesso dal Comune per l'IMU 2012 e ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 per il primo grado e euro 2.000,00 per l'appello oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge n. 342/2000, art. 74, comma 1

    "le rendite sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione"

    La CTR interpreta la norma come stabilire che, per le variazioni catastali emesse dopo il 1/1/2000, la notificazione è condizione legale di efficacia della nuova rendita; pertanto una rendita non notificata non può essere utilizzata dall'Amministrazione ai fini impositivi.

  • Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi 21-22

    disciplinazione del valore dei "bullonati" (macchinari fissati al suolo come gli impianti fotovoltaici imbullonati)

    La norma ha rideterminato la valutazione catastale degli impianti "bullonati" con effetti sul calcolo della rendita; nel caso specifico l'Agenzia ha rideterminato la rendita nel 2016 in applicazione di questa disciplina.

  • Cass. Civ., sentenza n. 17825/2017

    Orientamento consolidato secondo cui per gli atti di variazione emessi dopo il 1° gennaio 2000 la notificazione al titolare è condizione di efficacia ed utilizzabilità della nuova rendita.

  • Cass. Sez. V, sentenza n. 23600/2011 e Cass. Sez. Un. n. 3160/2011

    Pur riconoscendo che la notificazione è condizione di efficacia, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che, una volta notificata, la rendita può essere utilizzata anche per annualità d'imposta anteriori ancora accertabili; la notificazione è condizione di efficacia ma non ha forza costitutiva limitativa ex nunc che impedisca l'accertamento di annualità precedenti.

Massime di principio

  • Per variazioni di rendita catastale emesse dopo il 1/1/2000 la notificazione al titolare è condizione necessaria per la loro efficacia: senza prova di notifica l'Amministrazione non può utilizzare quella rendita per accertare tributi.
  • Se l'Amministrazione successivamente rettifica e notifica una rendita (es. a seguito della legge n. 208/2015), quella rendita notificata può essere utilizzata anche per annualità anteriori ancora soggette ad accertamento, ma solo a partire dalla data in cui risulta effettivamente comunicata.
  • Il soggetto passivo ha interesse a eccepire tempestivamente l'omessa notifica e può chiedere all'Amministrazione la prova della notifica (esibizione dell'atto o della ricevuta di notifica); l'onere della prova della regolare notifica grava sull'ente impositore.
  • In presenza di atti di variazione attribuiti d'ufficio dall'Ufficio catastale ma privi di notifica al contribuente, le ingiunzioni o avvisi basati su tali rendite sono annullabili; occorre verificare la cronologia e la comunicazione effettiva delle variazioni.
  • Nelle controversie su imposte locali (IMU) relative a beni come impianti "bullonati", oltre alla questione della notifica è utile valutare la corretta qualificazione catastale prevista dalla normativa (legge n.208/2015) che può comportare rendite inferiori rispetto a un inquadramento quale opificio industriale.
  • Proceduralmente, se il Comune non si costituisce o non prova la notifica nel giudizio, il giudice tende a favore del contribuente; pertanto è strategico per il contribuente sollevare l'eccezione e documentare la mancata ricezione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.