Sentenza del 09/01/2020 n. 5 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Imposte sul reddito - Consorzio - ricavi e costi - ribaltamento sui consorziati - automaticità - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento per l'anno 2010 contestando maggiori redditi d'impresa e maggiori operazioni IVA ai contribuenti sulla base del presunto ribaltamento di ricavi e costi sostenuti dal Consorzio sui consorziati. L'Ufficio ha inoltre applicato il raddoppio dei termini di accertamento per la presenza di notitia criminis (contestato dalle parti) e posto questioni sull'operatività del Consorzio (attività autonoma d'impresa vs. attività mutualistica ai sensi dell'art. 2615 c.c.). Le parti contestavano anche l'applicabilità del raddoppio dei termini all'IRAP.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza della CTP. Ha ritenuto valido il raddoppio dei termini per i tributi quando ricorra una notitia criminis (escludendo tuttavia l'IRAP, per la quale il raddoppio non è previsto), ma ha stabilito che non è dimostrato il ribaltamento automatico di tutti i costi e ricavi del Consorzio sui consorziati. È necessario distinguere le operazioni eseguite in esecuzione del patto mutualistico (art. 2615 c.c.) dalle autonome commesse commerciali del Consorzio; solo per le prime può operare il ribaltamento. Nel caso di specie non era stata dimostrata attività lavorativa dei singoli consorziati né fatturazioni tra Consorzio e soci; la perizia ha attribuito al Consorzio il 46,3% dei ricavi (attività di impresa del consorzio) e il restante 53,6% poteva concorrere solo se i singoli soci avessero dimostrato di aver effettivamente svolto prestazioni. La Commissione ha quindi confermato l'accoglimento dei ricorsi dei contribuenti e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di giudizio (euro 1.500,00 oltre IVA e CPA se dovute).
Norme richiamate
art. 2615 c.c.
La norma individua l'ambito del patto mutualistico: soltanto le operazioni eseguite in esecuzione del patto mutualistico rilevano per il ribaltamento di costi e ricavi sui consorziati; le autonome attività commerciali del consorzio non vanno automaticamente imputate ai soci.
Raddoppio dei termini di accertamento (normativa tributaria e giurisprudenza)
La Commissione ha ritenuto legittimo il raddoppio dei termini quando sussista una notitia criminis anche se non è necessario che l'atto sia stato denunciato formalmente; tuttavia l'applicazione non è estensibile all'IRAP se per tale tributo non è prevista la corrispondente ipotesi edittale di reato.
Giurisprudenza Cassazione (SS.UU. - orientamenti 2016/2017)
La Corte di Cassazione ha chiarito che va valutata la natura delle operazioni del consorzio e dei consorziati per stabilire se sussista obbligo di ribaltamento: non è automatica l'imputazione ai soci di tutti i ricavi/costi del consorzio.
Principi relativi al mandato senza rappresentanza e alla fatturazione
Se il consorzio opera con mandato senza rappresentanza (agisce in nome proprio per conto degli associati), non sussiste relazione diretta tra terzi e mandante; perché gli effetti economici ricadano sui soci sarebbe necessaria fatturazione dal consorzio ai soci (per i proventi) e autofatturazione da parte dei soci per i costi. L'assenza di tali evidenze contabili esonera i soci dall'essere tassati per quei flussi.
Massime di principio
- Distinguere sempre le attività del consorzio: operazioni mutualistiche (art. 2615 c.c.) giustificano il ribaltamento; commesse autonome acquisite e svolte direttamente dal consorzio non determinano automaticamente imputazioni ai soci.
- Il semplice possesso della qualifica di socio o la mera adesione al consorzio non giustificano, di per sé, l'imputazione di costi o ricavi ai consorziati: serve prova di attività lavorativa o di fatturazioni/rapporti economici tra consorzio e soci.
- Perché avvenga il ribaltamento fiscale occorrono elementi concreti: fatture emesse dal consorzio verso i soci, autofatture dei soci per costi, o documentazione che dimostri che il consorzio ha agito in nome e per conto dei soci.
- L'onere probatorio grava sull'Amministrazione finanziaria: in assenza di verifiche contabili sul consorzio e di documentazione che dimostri la distribuzione dei ricavi/costi, l'accertamento che ribalta tali elementi sui soci è infondato.
- Il raddoppio dei termini per l'accertamento può essere legittimo in presenza di notitia criminis, ma la sua applicabilità va valutata caso per caso e non si estende automaticamente a tributi (es. IRAP) per i quali non ricorre l'ipotesi edittale di reato.
- In pratica, per evitare contestazioni: mantenere chiara e tracciabile la contabilità del consorzio, documentare distintamente le commesse del consorzio da quelle svolte dai soci, emettere fatture o convenzioni di servizio chiare quando il consorzio presta servizi ai soci.
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