Sentenza del 09/01/2020 n. 9 - Comm. Trib. Prov. Torino
Accertamento - Accertamento analitico - Mancata allegazione estratti anagrafe tributaria - Difetto di motivazione per relationem -- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto corretta e meritevole di accoglimento la censura del ricorrente: l'avviso di accertamento è stato dichiarato carente di motivazione perché la motivazione per relationem non è giustificabile in assenza degli estratti dell'Anagrafe Tributaria allegati all'atto. Di conseguenza l'atto impugnato è stato annullato (o dichiarato eccessivamente carente di motivazione) nella parte interessata dal difetto motivazionale.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha emesso un avviso di accertamento analitico basandosi, per relationem, su risultanze dell'Anagrafe Tributaria relative a un fornitore del ricorrente. Tuttavia gli estratti dell'Anagrafe Tributaria richiamati non sono stati allegati all'atto e l'avviso non contiene una motivazione autonoma e sufficiente; pertanto sussiste un difetto di motivazione in violazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l'art. 7 L. n. 212/2000 e con il principio di motivazione dell'art. 3 L. n. 241/1990.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Richiede che l'avviso di accertamento contenga una motivazione adeguata; la motivazione per relationem è ammessa solo se gli elementi richiamati sono allegati all'atto notificato.
art. 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), comma 1
Principio generale di motivazione degli atti tributari e diritto del contribuente a conoscere le ragioni di fatto e di diritto dell'atto impositivo.
art. 3 L. n. 241/1990
Principio generale di dovere di motivazione degli atti amministrativi, applicabile anche agli atti tributari per garantire la trasparenza e l'effettività del diritto di difesa.
Massime di principio
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se l'atto amministrativo allega o rende materialmente disponibili i documenti richiamati; in mancanza, l'atto è viziato per difetto di motivazione.
- Se un accertamento si basa su risultanze dell'Anagrafe Tributaria o di altri archivi, l'Ufficio deve allegare gli estratti o indicare in modo verificabile le fonti; altrimenti il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto per carenza motivazionale.
- Il contribuente ha diritto a conoscere gli elementi di fatto in base ai quali è stata formulata la pretesa tributaria; la mera enunciazione astratta senza documentazione non soddisfa l'obbligo motivazionale.
- In situazioni simili il rimedio pratico è: chiedere all'Ufficio l'esibizione dei documenti richiamati o impugnare l'avviso per difetto di motivazione, evidenziando l'assenza di allegati e la non verificabilità delle presunte risultanze.
- Il principio richiamato tutela il diritto di difesa e la trasparenza procedimentale: atti privi di adeguata motivazione per relationem sono vulnerabili in sede giurisdizionale.
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