Cassazione Penale, Sentenza n. 34558/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Tre censure principali: 1) violazione e erronea applicazione degli artt. 110 c.p. e 606 c.p.p.: si denunciava che la Corte avrebbe utilizzato, in modo probatorio, la scelta legittima dell'imputato di non sottoporsi ad esame; 2) violazione e erronea applicazione degli artt. 448, comma 2-bis e 606 c.p.p. e questioni di qualificazione giuridica: si chiedeva la riqualificazione della fattispecie dalla fattispecie delittuosa (artt. 2 e 7 L. 895/1967) alla contravvenzione ex art. 35 R.D. 16/6/1931 n. 773, sostenendo la mancanza di prova del possesso continuato dell'arma e deducendo il possibile spirare della prescrizione; 3) violazione e erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p.: si censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondata la censura sull'uso del silenzio dell'imputato (la Corte territoriale non ha penalizzato l'esercizio del diritto di non essere esaminato, ma ha semplicemente evidenziato l'assenza di una versione alternativa da parte dell'imputato e si è basata sugli elementi oggettivi emersi). Ha confermato la corretta qualificazione giuridica della condotta come reato previsto dagli artt. 2 e 7 della L. 895/1967, affermando che la detenzione illecita dell'arma è autonoma rispetto alle modalità di acquisizione e che la continuità del possesso è logicamente desumibile dall'acquisto (2012) al sequestro (2015). Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche perché tale questione non era stata dedotta in appello. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1967, n. 895, artt. 2 e 7
La detenzione di armi in assenza di titolo autorizzativo integra una fattispecie delittuosa autonoma, indipendente dalle modalità di acquisizione dell'arma
R.D. 16 giugno 1931, n. 773, art. 35 (T.U.L.P.S.)
La richiesta di nulla osta prevista dall'art. 35 deve precedere l'atto di cessione; la contravvenzione prevista non esclude però la punibilità della successiva detenzione illecita dell'arma
Citato in relazione alla censura sull'uso del silenzio dell'imputato; la Corte ha ritenuto infondato l'assunto che l'esercizio di facoltà processuali possa essere valutato negativamente come prova
Codice di procedura penale, art. 606
Norma richiamata in relazione ai motivi di cassazione: disciplina i limiti e i motivi di ricorso in Cassazione
Codice di procedura penale, artt. 208 e 503
Richiamati nella motivazione per ricordare che il diritto dell'imputato a non essere esaminato/non rendere dichiarazioni non può essere considerato intrinsecamente negativo
Richiamato a titolo esemplificativo per affermare che l'esercizio di diritti processuali non può costituire parametro sfavorevole ai fini della valutazione della personalità
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la mancata concessione non era stata dedotta in sede di appello
Richiamati per sottolineare il principio secondo cui in Cassazione non possono essere proposte questioni non sollevate in appello, salvo profili rilevabili d'ufficio
Massime di principio
- L'esercizio del diritto dell'imputato a non sottoporsi ad esame o a non rendere dichiarazioni non può essere valutato in sé come elemento di colpevolezza; tuttavia l'assenza di una versione alternativa può legittimare la valutazione della prova basata sui fatti oggettivi emersi
- La qualificazione come reato della detenzione illecita di armi è autonoma rispetto alle modalità di acquisizione: anche se l'arma è stata comprata, la mancanza del titolo autorizzativo rende la detenzione punibile
- La continuità del possesso può essere logicamente desunta da elementi temporali (data acquisto e data sequestro) in assenza di prova contraria; il giudice del merito ha ampia discrezionalità su questa valutazione
- In Cassazione non possono essere sollevate questioni non dedotte in appello; per ottenere la revisione di certe decisioni (es. diniego di circostanze attenuanti) occorre averle specificamente contestate in sede di gravame
- Se la difesa invoca la riqualificazione della fattispecie al fine di far dichiarare la prescrizione, tale argomento deve essere prospettato nei gradi di merito (appello) per poter poi essere esaminato in cassazione
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