Cassazione Civile, Ordinanza n. 28579/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni lavoratori forestali precari chiedevano la cassazione della sentenza di rinvio che aveva respinto la loro domanda di condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze retributive corrispondenti a 78 giornate lavorative non riconosciute per l'anno 2006. La controversia nasceva dalla pretesa che la disciplina regionale in materia di contingenti forestali garantisse loro un numero di giornate lavorative superiori o comunque pari a 78. Con il primo motivo i ricorrenti deducevano violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la tardiva costituzione dell'amministrazione nel primo grado avrebbe comportato acquiescenza implicita e che la Corte d'appello non avesse esaminato l'eccezione di tardività. Con il secondo motivo denunciavano la falsa applicazione degli artt. 43 e 44 L.R. Sicilia n. 14/2006 e degli artt. 45-ter, 46, 48 e 49 L.R. Sicilia n. 16/1996, assumendo che l'art. 44 L.R. n. 14/2006 dovesse essere letto come norma di progressiva stabilizzazione del personale forestale precario, con incremento delle giornate lavorative rispetto al precedente regime di 51 giornate.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non riguarda eccezioni pregiudiziali di rito e perché il motivo difettava di specificità ex art. 366 c.p.c., non essendo stati indicati e localizzati gli atti processuali rilevanti. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, richiamando il proprio orientamento consolidato secondo cui l'art. 44 L.R. Sicilia n. 14/2006 non attribuisce ai lavoratori non compresi nei contingenti di maggiore tutela un diritto soggettivo pieno e assoluto all'avviamento per 78 giornate, ma solo una possibilità occupazionale 'di norma', condizionata dalle effettive esigenze del settore e subordinata alla previa salvaguardia delle garanzie occupazionali dei lavoratori inseriti nelle fasce di 151 e 101 giornate previste dall'art. 46 L.R. n. 16/1996. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata e condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La Corte esclude che fosse configurabile un vizio di omessa pronuncia con riguardo a eccezioni pregiudiziali di rito.
La doglianza sulla tardività di eccezioni o deduzioni non è stata ritenuta idoneamente sviluppata nel motivo di ricorso.
Il ricorso è stato articolato per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo; la Corte ha escluso la fondatezza o l'ammissibilità delle censure.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, in quanto non individuava e localizzava gli atti processuali su cui si fondava.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
Indicata quale base per la trattazione in camera di consiglio.
Indicata quale base per la trattazione in camera di consiglio.
art. 43 L.R. Sicilia n. 14/2006
Richiamato nel quadro della disciplina regionale dei lavoratori forestali e dei contingenti.
art. 44 L.R. Sicilia n. 14/2006
"i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali"
La norma non riconosce un diritto soggettivo pieno e assoluto a 78 giornate, ma una possibilità occupazionale di norma, subordinata alle effettive esigenze del settore e alla previa tutela dei contingenti con maggiore garanzia occupazionale.
art. 45-ter L.R. Sicilia n. 16/1996
Richiamato come disposizione che disciplina l'elenco speciale dei lavoratori forestali cui si riferisce il meccanismo dei contingenti.
art. 46 L.R. Sicilia n. 16/1996
È la norma che prevede i contingenti con garanzia occupazionale di 151 e 101 giornate, da salvaguardare prioritariamente rispetto agli altri lavoratori.
art. 48 L.R. Sicilia n. 16/1996
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'estensione della garanzia occupazionale da 51 a 78 giornate.
art. 49 L.R. Sicilia n. 16/1996
Richiamato dai ricorrenti nel quadro della disciplina regionale dei lavoratori forestali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato indirettamente per determinare la misura dell'ulteriore contributo unificato.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per il mancato esame di questioni di merito e non anche per il mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito.
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico: occorre individuare e localizzare gli atti processuali su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando una norma regionale prevede che i lavoratori siano avviati 'di norma' per un certo numero di giornate, la formula non attribuisce un diritto soggettivo assoluto a quel monte giornaliero, ma una tutela condizionata alle esigenze effettive del settore.
- Nella disciplina dei contingenti di lavoratori forestali, la priorità va riconosciuta ai soggetti collocati nelle fasce con garanzie occupazionali maggiori; solo dopo la loro utilizzazione può farsi ricorso al restante personale.
- In sede di legittimità non è sindacabile l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
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