Cassazione Civile, Ordinanza n. 18145/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di pagamento impugnate dal contribuente per dedotto vizio di notifica delle intimazioni e delle cartelle presupposte. In primo grado il ricorso era stato respinto, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo che gravasse sull'agente della riscossione l'onere di produrre la copia integrale delle cartelle e la prova della regolare notificazione in originale, non essendo sufficienti estratti di ruolo, relate o copie fotostatiche non autenticate. L'agente della riscossione aveva quindi ottenuto in cassazione la cassazione con rinvio di tale decisione. Contro l'ordinanza di legittimità il contribuente proponeva revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso un errore di percezione nel ritenere che egli non si fosse costituito con controricorso nel giudizio di cassazione; aggiungeva che nel controricorso erano state dedotte l'eccezione di disconoscimento delle copie prodotte da ADER e l'inammissibilità di documenti depositati in violazione dell'art. 372 c.p.c. Secondo il ricorrente, l'omessa considerazione del controricorso avrebbe inciso sulla decisione di cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, perché non risultava parte del giudizio presupposto e, nei giudizi tributari successivi al 1° gennaio 2001, la legittimazione processuale spetta solo all'Agenzia delle entrate. Quanto al ricorso proposto contro l'agente della riscossione, la Corte ha riconosciuto che vi era stato un errore di fatto nella pretermissione della costituzione del contribuente, ma ha ritenuto che tale errore non fosse decisivo: il controricorso conteneva solo deduzioni in diritto e non un fatto storico suscettibile di incidere direttamente o indirettamente sul decisum. Ne è derivato il rigetto in termini sostanziali della revocazione, qualificata come inammissibile; è stato inoltre dato atto della debenza del raddoppio del contributo unificato, senza statuizione sulle spese per mancata attività dell'intimata.
Norme richiamate
l'errore revocatorio è configurabile solo se la decisione è fondata sulla supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto decisivo, non quando si lamenti una mera rivalutazione giuridica o l'omesso esame di argomentazioni difensive prive di autonoma decisività.
nel ricorso per cassazione non possono essere prodotti documenti diversi da quelli relativi alla nullità della sentenza o all'ammissibilità del ricorso; la censura del contribuente mirava a far valere il divieto rispetto ai documenti richiamati dalla controparte.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
è la norma invocata per contestare la disciplina della notificazione delle cartelle e l'onere probatorio dell'agente della riscossione.
le copie fotografiche o fotostatiche hanno efficacia probatoria se la conformità all'originale è attestata o non è disconosciuta dalla controparte; la Corte richiama questo principio per escludere che siano sempre necessari gli originali.
è evocato dalla ricorrente incidentale nel quadro della disciplina del disconoscimento delle copie documentali.
viene richiamato per la prova del perfezionamento della notificazione a mezzo posta tramite avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. l'errore di fatto deve consistere nella percezione inesatta di un fatto storico obiettivamente esistente o inesistente e deve essere decisivo, cioè idoneo a determinare un esito diverso della decisione.
- La mancata considerazione di un controricorso può integrare errore revocatorio solo se da quel mancato esame deriva l'omissione di un fatto decisivo; non basta che il controricorso contenga solo deduzioni, eccezioni o argomentazioni giuridiche.
- Un atto difensivo inidoneo a incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione non può fondare revocazione se l'errore denunciato riguarda soltanto la sua valutazione giuridica o la sua mancata considerazione come fonte di argomenti difensivi.
- In materia di contenzioso tributario, per i procedimenti introdotti dopo il 1° gennaio 2001 la legittimazione passiva spetta all'Agenzia delle entrate e non al Ministero dell'economia e delle finanze, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta contro quest'ultimo.
- La prova della notificazione di una cartella o di un atto di riscossione può essere fornita anche mediante copie fotostatiche non autenticate, se non ne sia disconosciuta la conformità all'originale, non essendo sempre necessario il deposito degli originali.
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