Cassazione Civile, Ordinanza n. 27051/2024 del 18/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto preliminare del 29 luglio 2009 avente ad oggetto la vendita di un immobile sito in Enna, del quale la promittente venditrice era proprietaria per un quarto. La venditrice chiese al tribunale la sentenza ex art. 2932 c.c. per ottenere gli effetti del preliminare, deducendo l'inadempimento dei promissari acquirenti. La corte d'appello accolse la domanda di esecuzione in forma specifica, condannando gli acquirenti al pagamento del prezzo con interessi dal 16 settembre 2010, data in cui la venditrice aveva comunicato la propria disponibilità a stipulare il rogito presso un notaio, ma rigettò la domanda di risarcimento del danno per carenza di prova. In cassazione la venditrice dedusse due motivi: con il primo lamentò la violazione degli artt. 1219 e 1282 c.c. per avere la corte territoriale fatto decorrere gli interessi dalla comunicazione di disponibilità al rogito e non dalla scadenza del termine fissato per il definitivo; con il secondo denunciò la violazione degli artt. 1453 e 1224 c.c. per il mancato riconoscimento del maggior danno da mancato impiego della somma ricavabile dalla vendita, sostenendo di avere allegato e provato trattative per l'acquisto di altro immobile e di aver utilizzato altrimenti quelle somme per spese sanitarie e ristrutturazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che gli interessi sul prezzo sono dovuti dal momento in cui il credito diviene esigibile e che, nel caso concreto, ciò è avvenuto quando la promittente venditrice ha manifestato la disponibilità a procedere al rogito indicando il notaio; la diversa scadenza prevista dal preliminare risultava superata da un successivo accordo tra le parti. Ha inoltre escluso la violazione dell'art. 1218 c.c., qualificando gli interessi come compensativi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché generico e non autosufficiente: la censura non indicava in modo specifico la reiterazione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni e la sua riproposizione in appello, oneri necessari dopo il rigetto dell'istruttoria in primo grado; inoltre la dedotta prova del danno appariva comunque generica. Conseguentemente ha confermato il rigetto della domanda risarcitoria e ha condannato la ricorrente alle spese, dando atto anche dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente di ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto definitivo in caso di inadempimento dell'obbligo di concluderlo
richiamato dalla ricorrente per contestare la decorrenza degli interessi; la Corte non ravvisa violazione
gli interessi sul credito di denaro decorrono dal momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile; nel caso concreto dalla comunicazione di disponibilità al rogito
richiamato in relazione alla domanda di maggior danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria
richiamato dalla ricorrente nella censura sul mancato riconoscimento del danno da inadempimento
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e delle deduzioni rilevanti; la mancata specificazione della riproposizione della prova rende il motivo inammissibile
norma sul rito camerale per la trattazione del ricorso in Cassazione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato come parametro dei motivi per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto
richiamato dalla Corte per escludere che vi fosse violazione nella qualificazione degli interessi dovuti come compensativi
evocato per il principio sugli interessi compensativi nella vendita, ma ritenuto non applicabile alla diversa scadenza concordata dalle parti
ribadisce la natural fecondità del denaro e la debenza degli interessi sul credito esigibile
Massime di principio
- Nel preliminare di vendita, la decorrenza degli interessi sul prezzo non dipende automaticamente dalla scadenza originariamente prevista se le parti hanno successivamente concordato una diversa data per la stipulazione del definitivo: in tal caso il credito diviene esigibile solo da quel nuovo momento.
- Gli interessi dovuti al promittente venditore in sede di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre hanno natura compensativa e decorrono dal momento in cui il prezzo diviene esigibile, non essendo necessario un autonomo accertamento di mora quando il credito è liquido ed esigibile.
- La domanda di risarcimento del maggior danno da ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria richiede allegazioni e prova specifiche; una deduzione generica sul mancato impiego della somma non basta a fondare la liquidazione equitativa.
- Chi intenda dolersi in cassazione del mancato esame di richieste istruttorie rigettate in primo grado deve indicare specificamente di averle reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e riproposte in appello; in difetto, la censura è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza.
- Nel ricorso per cassazione non sono necessarie formule sacramentali o l'esatta indicazione della norma violata, purché dalla censura emerga con chiarezza il vizio denunciato e il suo perimetro.
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