Cassazione Penale, Sentenza n. 7301/2023 del 21/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva confermato la condanna per rapina, tentata violenza privata e lesioni. Il difensore contestava: 1) l'assenza dell'elemento soggettivo del delitto di rapina poiché l'imputato avrebbe agito per recuperare beni che aveva donato all'ex compagna (borsa e telefono) e non per un ingiusto profitto; 2) la mancata derubricazione ai sensi dell'art. 393 c.p.; 3) che la presunta donazione fosse annullabile o revocabile (richiamando nullità o revoca per ingratitudine ex art. 801 c.c.); 4) la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) con riguardo al reato di lesioni; 5) la mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, con conseguente esclusione dei benefici di legge.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha qualificato la borsa e il cellulare come acquisiti dalla persona offesa per effetto della "liberalità d'uso" ex art. 770 c.c., non soggetta a revoca per ingratitudine (art. 805 c.c.), escludendo la sussistenza di un diritto reclamabile dall'imputato. Ha inoltre affermato che sussistevano tutti gli elementi del reato di rapina, compreso il dolo specifico (il fine di profitto può consistere anche in un vantaggio morale o sentimentale). Quanto all'art. 131-bis, la Corte ha ritenuto ostativa la gravità dell'episodio e la personalità aggressiva dell'imputato alla concessione della causa di non punibilità. Infine, ha ritenuto motivata la scelta di non dare prevalenza alle attenuanti generiche. Con provvedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte privata è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Norme richiamate
Il giudice ha ritenuto che la borsa e il cellulare fossero divenuti proprietà della persona offesa in virtù della "liberalità d'uso" prevista dall'art. 770 c.c., tipica delle elargizioni in relazioni sentimentali, quindi non configurabili come beni immediatamente revocabili dal presunto donante.
Applicata per escludere la revocabilità della liberalità d'uso per ingratitudine: la liberalità così qualificata non è soggetta a revoca ex art. 805 c.c.
L'istituto della particolare tenuità del fatto può essere valutato nella sua unitarietà anche rispetto a fatti riuniti per continuazione, ma non è stato riconosciuto nel caso concreto a causa della gravità dell'episodio e della personalità aggressiva dell'imputato, elementi ostativi all'applicazione della causa di non punibilità.
Applicato per condannare la parte privata che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese del procedimento, in caso di rigetto.
Richiamato dal difensore come possibile derubricazione; la Corte ha tuttavia ritenuto infondata la richiesta in quanto non era dimostrato un diritto dell'imputato sui beni reclamati.
Massime di principio
- I beni consegnati in una relazione sentimentale possono essere qualificati come "liberalità d'uso" ex art. 770 c.c.; in tal caso non sono necessariamente revocabili e l'avente diritto al recupero deve fornire prove concrete del suo diritto.
- Nel reato di rapina il "fine di profitto" (dolo specifico) non deve essere esclusivamente materiale: può consistere in un vantaggio morale o sentimentale, per cui la condotta aggressiva finalizzata a recuperare un rapporto o ottenere un risarcimento emotivo può integrare il dolo specifico.
- La mera affermazione dell'imputato circa la natura di regalo dei beni non è sufficiente a escludere il reato; è richiesta una prova probante della donazione o di un diritto di proprietà o di rivendicazione.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva della tenuità del fatto nel suo insieme; episodi prolungati, con particolare gravità o con personalità aggressiva dell'agente, ostano all'applicazione della causa di non punibilità.
- Il giudizio comparativo tra attenuanti e aggravanti richiede motivazione ma gode di un ampio margine di apprezzamento del giudice: in cassazione è sindacabile solo se viziato da arbitrarietà o ragionamento illogico.
- In sede di cassazione, se il ricorso è rigettato, la parte che lo ha proposto può essere condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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