Sentenza del 11/05/2017 n. 11673 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di pagamento relativi al COSAP per impianti pubblicitari. Per gli impianti permanenti degli anni 2000 e 2001, la società contestava il calcolo del canone effettuato a metro quadro anziché a metro lineare. Per gli impianti temporanei degli anni 2000, 2001 e 2002, sosteneva che il Comune fosse decaduto dal diritto di esigere il canone non avendolo richiesto al momento del rilascio della concessione. La società chiedeva inoltre il rimborso del canone pagato nel 2003 per impianti temporanei non installati, o in subordine la compensazione. Il Comune contestava la ritenuta rinuncia tacita al credito derivante dal mancato addebito tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo erronea la conclusione dei giudici di merito secondo cui il Comune avrebbe rinunciato tacitamente al credito per il solo fatto di non aver richiesto il canone al momento della concessione. La volontà della pubblica amministrazione di rinunciare a un credito non può essere desunta da comportamenti concludenti, ma deve risultare da un atto scritto adottato secondo le regole di competenza e di contabilità pubblica. Il ricorso incidentale della società è stato rigettato in parte e dichiarato inammissibile per il resto: sono state ritenute generiche le censure sul criterio di calcolo e sul rimborso del 2003, mentre è stata confermata la non alternatività tra imposta sulla pubblicità e COSAP. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 63
Rileva come base normativa del COSAP e della disciplina del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Regolamento comunale COSAP, artt. 2, 3, 16 e 25
Il regolamento disciplina il calcolo del canone, le modalità della concessione e le ipotesi di rimborso. In particolare, l'art. 16 esclude il rimborso in caso di rinuncia volontaria all'installazione, salvo prova della forza maggiore.
La rinuncia al credito, anche quando riferita alla pubblica amministrazione, non può essere ricavata automaticamente da comportamenti meramente concludenti; occorre una manifestazione di volontà valida e formalmente idonea.
È stato richiamato in relazione alla prescrizione ordinaria dei diritti, ma la questione è stata superata dall'accoglimento del ricorso principale.
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 9, comma 7
L'imposta sulla pubblicità non esclude il pagamento della tassa o del canone per l'occupazione di spazi pubblici, perché i due prelievi hanno presupposti differenti.
Codice di procedura civile, art. 327
Il termine di sei mesi per l'impugnazione si applica ai giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; non era quindi applicabile al giudizio introdotto nel 2008.
Massime di principio
- La pubblica amministrazione non rinuncia validamente a un credito mediante semplice inerzia, mancata richiesta tempestiva o comportamento concludente: la rinuncia deve risultare da un atto scritto dell'organo competente, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica.
- Il mancato addebito del canone al momento del rilascio della concessione non comporta automaticamente la decadenza dell'ente, salvo che una specifica norma o regolamento preveda espressamente tale effetto.
- Imposta sulla pubblicità e COSAP possono coesistere quando colpiscono presupposti diversi: la prima riguarda il mezzo pubblicitario, mentre il COSAP riguarda l'occupazione o sottrazione dello spazio pubblico all'uso generale.
- Nel ricorso per cassazione è necessario indicare specificamente il vizio della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre le argomentazioni già svolte nei gradi precedenti o contrapporre la propria interpretazione a quella del giudice di merito.
- Il rimborso di somme pagate per impianti pubblicitari non installati può essere escluso dal regolamento in caso di rinuncia volontaria; il contribuente deve provare che la mancata installazione dipenda da forza maggiore.
- Le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito non possono essere riproposte direttamente in cassazione dalla parte vittoriosa, ma restano deducibili davanti al giudice di rinvio qualora la sentenza venga cassata.
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