Cassazione Civile, Ordinanza n. 12305/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Dopo la separazione e il divorzio, alla ricorrente era stata assegnata la casa familiare, di proprietà della madre dell'ex marito e già concessa in comodato al figlio come abitazione della famiglia. Successivamente l'immobile era stato venduto a una società. Le attrici hanno agito per far dichiarare la nullità della compravendita e ottenere il trasferimento dell'appartamento in loro favore, previo versamento di una somma pari al prezzo pattuito, sostenendo inoltre in via subordinata che la disciplina dell'assegnazione della casa familiare dovesse essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la nullità della vendita a terzi quando il provvedimento di assegnazione sia trascritto. In cassazione hanno dedotto, con i primi due motivi, che la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere al coniuge assegnatario un diritto di prelazione analogico a quello del conduttore, e che avrebbe dovuto ravvisare i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 155-quater c.c. (oggi art. 337-sexies c.c.). Con il terzo motivo hanno censurato la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la stabilità dell'assegnazione della casa familiare e la tutela degli interessi dei figli sono già adeguatamente garantite dalla trascrivibilità e opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione prevista dalla disciplina vigente; pertanto non è configurabile, né per analogia né sul piano costituzionale, un ulteriore diritto di prelazione o una nullità della vendita dell'immobile a terzi. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e perché la mancata compensazione delle spese non è censurabile in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. g, L. 431/1998
La ricorrente invocava in via analogica la prelazione del conduttore; la Corte esclude che tale disciplina possa essere estesa al coniuge assegnatario della casa familiare.
art. 12, comma 2, disp. prel. c.c.
Richiamato come parametro dell'analogia, ma ritenuto non idoneo a fondare l'estensione del diritto di prelazione richiesto.
Invocati a sostegno dell'obbligo di correttezza e buona fede; non ritenuti fondamento per imporre una prelazione nel caso di vendita dell'immobile.
Richiamati nel motivo che lamentava l'omessa attribuzione della prelazione; la Corte non ne ha tratto conseguenze favorevoli alla ricorrente.
La Corte afferma che, dopo la riforma del 2006, il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.
Quale norma vigente sostitutiva dell'art. 155-quater c.c., conferma la trascrivibilità e l'opponibilità ai terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Il provvedimento di assegnazione e di revoca della casa familiare si aggiunge agli atti trascrivibili, rendendo opponibile ai terzi la relativa situazione.
La trascrizione produce gli effetti di opponibilità secondo le regole generali della priorità delle trascrizioni.
Richiamato nel motivo sulla questione di costituzionalità, senza accoglimento della censura.
art. 2 Cost.
Invocato in relazione alla tutela degli interessi della famiglia e dei figli; la Corte ritiene già adeguata la tutela offerta dalla trascrizione del provvedimento.
art. 42 Cost.
Invocato a sostegno della pretesa di tutela proprietaria e della richiesta di nullità della vendita; la Corte esclude il contrasto costituzionale.
Richiamato nel terzo motivo per contestare la mancata compensazione delle spese; la censura è dichiarata inammissibile.
La doglianza sulle spese è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il coniuge assegnatario della casa familiare non ha, per il solo fatto dell'assegnazione, un diritto di prelazione nella vendita dell'immobile assimilabile a quello previsto per il conduttore.
- La tutela dell'assegnazione della casa familiare verso i terzi è assicurata dalla trascrivibilità e opponibilità del provvedimento di assegnazione, non dalla nullità della successiva alienazione.
- Quando la legge prevede un meccanismo specifico di opponibilità ai terzi, la richiesta di introdurre per via interpretativa un rimedio più incisivo, come la nullità dell'atto dispositivo o una prelazione, non è fondata se il sistema già realizza una protezione adeguata e proporzionata degli interessi coinvolti.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata se la disciplina vigente bilancia in modo proporzionato l'interesse dei figli alla stabilità dell'habitat domestico e l'interesse proprietario alla circolazione del bene.
- In cassazione, la censura sulla regolazione delle spese è inammissibile se è formulata in modo generico e, comunque, la mancata compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è ordinariamente censurabile in sede di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12242/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12246/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12247/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12255/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12259/2023 del 09/05/2023
- ordinanza_civile · 9 mag 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2023 del 09/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →