Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45163/2023 del 09/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. n. 74/2000) in relazione alla simulata donazione di due immobili (uno trasferito alla figlia e l'altro quota parte), con la censura principale che l'immobile di via Mons. Carlo Re n.6 era stato già conferito in un fondo patrimoniale (12/02/2011) e quindi, secondo il ricorrente, non aggredibile dall'Erario né prima né dopo la donazione; ulteriori motivi riguardavano la mancata dichiarazione di continuazione (art. 81, comma finale, c.p.) e il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio limitatamente alla condotta relativa all'immobile di via Mons. Carlo Re n.6. Ha ritenuto che i giudici di merito non hanno adeguatamente valutato se, nelle condizioni previste dall'art. 170 c.c., il bene conferito al fondo patrimoniale potesse essere comunque soggetto all'azione esecutiva dell'Erario (ovvero se il debito fosse o meno riconducibile ai bisogni della famiglia o conosciuta la sua estraneità). Quanto alla donazione della quota dell'altro immobile (via Ruata Sangone n.15) la sentenza è irrevocabile perché non censurata in cassazione. I restanti motivi sul trattamento sanzionatorio sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 11 d.lgs. n. 74/2000

    La norma punisce chi simula alienazioni o compie atti fraudolenti volti a rendere inefficace la riscossione coattiva; è reato di pericolo concreto ed è necessario che l'atto sia simulato o fraudolento e idoneo, ex ante, a pregiudicare l'attività recuperatoria dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 170 cod. civ.

    "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia"

    Limita l'esecutabilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale ai crediti contratti per bisogni della famiglia; rileva la conoscenza del creditore circa l'estraneità del debito e grava sul debitore l'onere di provarne l'estraneità alle esigenze familiari.

  • D.P.R. 3 marzo 1973, n. 602 (art. 77)

    Rilevante ai fini della riscossione coattiva (iscrizione ipotecaria); la giurisprudenza civile ammette l'iscrizione di ipoteca anche sui beni del fondo patrimoniale solo nei limiti indicati dall'art. 170 c.c.

  • art. 81 cod. pen. (comma finale)

    La questione della continuazione tra reati va valutata in rapporto ai presupposti di legge; nel caso è stata sollevata ma la Corte ha ritenuto superfluo decidere dopo aver annullato per vizio motivazionale la parte centrale della condotta.

  • art. 163 cod. pen.

    Riguarda la sospensione condizionale della pena; la valutazione del beneficio può essere assorbita dalla decisione su questioni di diritto sostanziale o procedurale rilevanti, come avvenuto nel caso.

  • D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. L. 30 luglio 2010, n. 122

    Ha ampliato la portata applicativa dell'art. 11 d.lgs. 74/2000, introducendo una fattispecie aggravata per importi superiori a 200.000 euro.

Massime di principio

  • Per integrare il reato di sottrazione fraudolenta (art. 11 d.lgs. 74/2000) non è sufficiente l'atto materiale di trasferimento: occorre dimostrare il carattere simulato o fraudolento e l'idoneità dell'atto a pregiudicare concretamente la riscossione, giudicata ex ante sulla consistenza patrimoniale rispetto alla pretesa erariale.
  • Quando il bene trasferito è stato precedentemente conferito a un fondo patrimoniale, il giudice deve accertare e motivare se, secondo i limiti dell'art. 170 c.c., il bene poteva essere aggredito dall'Erario (cioè se il debito era riconducibile ai bisogni della famiglia o se il creditore ne ignorava l'estraneità); in assenza di tale valutazione la qualificazione penale può essere viziata.
  • Grava sul debitore/difesa l'onere di provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari per beneficiare del regime di impignorabilità del fondo patrimoniale; in mancanza, l'Erario può tentare iscrizioni ipotecarie nei limiti indicati dalla giurisprudenza civile.
  • Le questioni processuali o sanzionatorie (continuazione, sospensione condizionale) possono essere assorbite se il giudice di legittimità annulla la sentenza per vizio di motivazione su questioni sostanziali che incidono sull'accertamento della responsabilità.
  • In ipotesi di donazioni o trasferimenti intervenuti dopo notifiche o atti esecutivi, l'accertamento del dolo specifico e dell'idoneità dell'atto a pregiudicare la riscossione è centrale: trasferimenti apparentemente legittimi possono integrare reato solo se simulati o fraudolenti rispetto alle ragioni creditorie.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.