Cassazione Penale, Ordinanza n. 20743/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la sentenza di primo grado e rideterminato la pena nei confronti dell'imputato per i reati contestati. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza/sentenza deducendo violazione di legge, sostenendo che non vi sarebbe stata alcuna rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio e che, pertanto, i fatti avrebbero potuto essere letti in modo diverso e più favorevole. La doglianza mirava quindi a contestare la validità della rinuncia e, indirettamente, a riaprire il tema del merito, nonostante l'accordo concluso in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il procedimento doveva essere trattato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., poiché l'impugnazione era proposta contro una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Dal verbale d'udienza risultava che imputato e difensore avevano espressamente rinunciato ai motivi di appello diversi da quelli relativi alla pena, concordando con il pubblico ministero il trattamento sanzionatorio. Di conseguenza non sussisteva la denunciata violazione degli artt. 178 e 179 c.p.p. e non era consentita una doglianza volta a una diversa valutazione dei fatti, preclusa dalla rinuncia. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il rito concordato in appello; la sentenza pronunciata ex art. 599-bis comporta la preclusione delle doglianze rinunciate e legittima la verifica di inammissibilità del ricorso proposto contro tale decisione.
consente il trattamento de plano dell'impugnazione quando il ricorso è inammissibile perché proposto avverso una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p.
la Corte esclude la violazione delle nullità dedotte, ritenendo valida la rinuncia ai motivi di appello e quindi insussistente il vizio denunciato.
la Corte esclude la dedotta nullità, poiché la rinuncia ai motivi di appello rende non configurabile il vizio processuale invocato.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se non vi sono elementi per escludere la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110
norma incriminatrice richiamata nel titolo della decisione come uno dei reati per cui era intervenuta la condanna di merito.
norma incriminatrice richiamata nel titolo della decisione come secondo reato per cui era intervenuta la condanna di merito.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ex art. 599-bis c.p.p. sulla base di un accordo che limita l'impugnazione al solo trattamento sanzionatorio, i motivi diversi da quelli sulla pena risultano preclusi e non possono essere riproposti in cassazione.
- La rinuncia, resa in udienza dall'imputato e dal difensore ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, esclude la possibilità di dedurre successivamente una diversa valutazione del merito dei fatti.
- La sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello può essere dichiarata inammissibile in cassazione quando il ricorso investe questioni coperte dalla rinuncia o comunque incompatibili con l'accordo raggiunto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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