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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, deducendo di aver frequentato corsi di specializzazione universitaria senza ricevere la remunerazione prevista dalle direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, avevano chiesto il risarcimento del danno da mancata attuazione di tali direttive nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per ultrapetizione e violazione degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c., sostenendo che gli anni di iscrizione e frequenza dei corsi e il conseguimento dei diplomi erano stati allegati e non specificamente contestati, con conseguente non necessità di prova; 2) violazione del D.P.R. n. 221 del 5.04.1950 e dell'art. 116 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2727 c.c. e degli artt. 112, 115 e 167 c.p.c. Le amministrazioni intimate si erano costituite solo per eventuale discussione orale, senza svolgere effettiva difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per violazione dell'art. 366, comma 1, nn. 3 e/o 6, c.p.c., perché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico e localizzato i corsi frequentati, gli anni di iscrizione e di conseguimento dei diplomi, né avevano adeguatamente richiamato il contenuto delle difese delle amministrazioni convenute, limitandosi a trascrivere solo pochi righi di una comparsa non allegata né puntualmente localizzata. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti dall'inammissibilità del primo, anche perché attinenti alla valutazione probatoria di documenti ritenuti non decisivi dalla corte territoriale e comunque non censurabili in sede di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese, perché le amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva effettiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, ma non idoneo a superare i requisiti di specificità dell'impugnazione

  • art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e localizzazione dei fatti e dei documenti rilevanti rende il motivo inammissibile

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedotta ultrapetizione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di non contestazione e valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di valutazione delle prove, ma la critica è risultata inammissibile/assorbita

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla necessità di specifiche contestazioni dell'allegazione avversaria

  • art. 2727 c.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione a presunzioni e prova indiziaria, ma il motivo è stato assorbito

  • D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221

    richiamato nel secondo motivo, senza che la Corte entrasse nel merito per l'assorbimento

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale norma introduttiva del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione è indispensabile la specifica indicazione e localizzazione dei fatti, degli atti e dei documenti su cui la censura si fonda; in mancanza, il motivo è inammissibile ai sensi dell'art. 366 c.p.c.
  • La deduzione di omessa contestazione presuppone che il ricorrente riporti in modo puntuale il contenuto delle difese avversarie rilevanti e ne indichi la collocazione processuale, così da consentire alla Corte il controllo sulla censura.
  • Le doglianze sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito non sono, di regola, sindacabili in cassazione se non nei limiti consentiti dal controllo di legittimità e sempre che il motivo sia formulato in modo specifico.
  • Quando il motivo principale è inammissibile, i motivi ulteriori che ne dipendono possono risultare assorbiti per mancanza di un concreto interesse ad impugnare.
  • In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveDanno da illecito trattamento
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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