Cassazione Penale, Sentenza n. 18438/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato la sua condanna per associazione per delinquere, plurimi reati di bancarotta e truffa (con continuazione) e aveva negato il riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 416‑bis, comma 1, n. 3 c.p. (attenuante per chi collabora o si dissocia da associazioni di tipo mafioso). Il ricorrente sosteneva di aver reso dichiarazioni spontanee e collaborato, riferendo che i proventi delle truffe derivavano da somme ricevute dal padre, capo della cosca di San Leonardo di Cutro, e dunque che sussistevano elementi per riconoscere l'attenuante speciale, alternativamente basata sull'utilità offerta alle indagini o sulla dissociazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello che aveva escluso l'attenuante speciale perché mancavano elementi probatori idonei a dimostrare che i reati contestati fossero stati commessi con metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso. La Cassazione ha confermato che la mera dichiarazione autoaccusatoria non è sufficiente: occorre che il giudice ne valorizzi la veridicità e che sussistano elementi di conforto idonei a comprovare la finalità mafiosa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, liquidate dalla Corte d'appello di Ancona con separato decreto.
Norme richiamate
Disciplina l'associazione di tipo mafioso; la Corte richiede che, per applicare attenuanti collegate a condotte mafiose, il fatto sia provato 'in fatto' come commesso con metodo mafioso o per agevolare l'associazione.
art. 416‑bis, comma 1, n. 3 c.p. (attenuante speciale)
Può essere riconosciuta a chi si dissocia o collabora rispetto ad associazioni di tipo mafioso, ma la Corte ha precisato che la sua applicazione richiede la prova, formale o 'in fatto', che il reato contestato sia connesso al metodo mafioso o alla finalità di agevolazione; la semplice confessione senza elementi di riscontro non è sufficiente.
art. 219, comma 2, n. 1 legge fallimentare
Citato in relazione al riconoscimento di circostanze attenuanti generiche equivalenti nel giudizio di primo grado; la sentenza di merito aveva già dato rilevanza a tali attenuanti.
art. 110, comma 3 d.P.R. n. 115/2002
Norma richiamata per la rifusione delle spese di difesa e rappresentanza sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente a rimborsare tali somme.
artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
Richiamati per la liquidazione delle spese della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato decreto da parte della Corte d'appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti formali del motivo di ricorso per cassazione; il ricorso è stato formulato nei limiti richiesti.
art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamati dalle difese per dedurre vizi di motivazione e violazioni di legge nella determinazione della pena e nella motivazione; la Corte di Cassazione li ha ritenuti infondati.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante speciale ex art. 416‑bis, comma 1, n. 3 c.p. non basta una dichiarazione autoaccusatoria: il giudice deve valutare e motivare l'attendibilità della confessione e richiedere elementi di riscontro concreti che confermino la finalità mafiosa o il metodo mafioso.
- In assenza di formale contestazione dell'aggravante 'mafia' la Corte può comunque riconoscere l'attenuante purché dagli atti del processo emerga, in modo certo e univoco, che il reato è stato commesso con le condizioni aggravanti previste dall'art. 416‑bis o per agevolare l'associazione mafiosa.
- La valutazione della collaborazione o dissociazione è discrezionale ma vincolata all'obbligo di motivazione: il giudice deve spiegare perché ritiene le dichiarazioni credibili o inattendibili, anche alla luce di eventuali elementi di conforto.
- La presenza di più associazioni o di rapporti tra organizzazioni diverse non determina automaticamente il riconoscimento dell'attenuante mafiosa: è necessario individuare il nesso causale e probatorio tra i singoli fatti-reato e l'attività dell'associazione di tipo mafioso.
- La volontà dell'imputato di ottenere benefici processuali può rendere plausibile un intento autocalunnatorio; pertanto il giudice deve vigilare su possibili dichiarazioni mendaci rese per perseguire attenuanti.
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