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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25923/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

Un notaio ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua condanna al risarcimento dei danni in favore degli acquirenti di un terreno. La lite nasce da un atto pubblico di compravendita del 24 ottobre 1989, rogato dal notaio, nel quale si dava atto dell'esistenza di quattro iscrizioni ipotecarie con indicazione dell'estinzione delle posizioni garantite; solo molti anni dopo gli acquirenti avevano scoperto la pendenza di una procedura esecutiva immobiliare, originata da un pignoramento trascritto prima della vendita e relativo anche a particelle comprese nel bene acquistato. Per evitare l'espropriazione, gli acquirenti avevano versato somme alla creditrice procedente e sostenuto costi per la cancellazione del pignoramento. Il ricorso era fondato su due motivi: con il primo si denunciava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla richiesta di prova testimoniale; con il secondo si deduceva violazione degli artt. 1176 e 2236 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il notaio avesse omesso di rilevare e menzionare in atto la procedura esecutiva e il pignoramento, con richiesta sostanziale di riesame dei fatti e contestazione della qualificazione dell'inadempimento professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile in relazione a istanze istruttorie e perché il motivo era comunque privo di specificità per mancata trascrizione delle prove asseritamente non ammesse. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che il notaio, quale prestatore d'opera professionale, è tenuto a svolgere anche le attività preparatorie necessarie a garantire serietà e certezza dell'atto, deve informare le parti dell'esistenza o del sospetto di formalità pregiudizievoli gravanti sul bene e risponde dell'omessa indicazione nel rogito di un pignoramento trascritto. La Corte ha inoltre escluso che il cliente debba controllare l'operato del professionista e, quindi, che fosse configurabile un concorso colposo del danneggiato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alle domande di merito e non alle mere istanze istruttorie; la loro mancata trattazione può essere censurata, al più, come vizio motivazionale, se ne ricorrono i presupposti.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve essere specifico e autosufficiente; se si lamenta il mancato esame di prove testimoniali, occorre riportarne il contenuto rilevante.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il notaio, quale professionista, è tenuto alla diligenza qualificata propria della prestazione intellettuale e deve svolgere le attività necessarie per assicurare serietà e certezza dell'atto.

  • art. 2236 c.c.

    La norma è invocata dal ricorrente, ma la Corte nega che nel caso concreto la responsabilità professionale possa essere esclusa o attenuata, valorizzando la violazione dei doveri di diligenza qualificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile rispetto a domande istruttorie; la censura va eventualmente veicolata come vizio motivazionale e nei limiti del ricorso per cassazione.
  • Il ricorso per cassazione che deduce il mancato esame di prove deve essere autosufficiente, riportando il contenuto delle prove asseritamente trascurate.
  • Il notaio, nello svolgimento della prestazione professionale, non si limita alla redazione dell'atto ma deve compiere le verifiche e gli adempimenti preparatori necessari a garantire la sicurezza giuridica dell'operazione, informando le parti di eventuali formalità pregiudizievoli conosciute o sospettate.
  • L'omessa rilevazione e indicazione, nel rogito di compravendita, di un pignoramento trascritto sul bene integra un inadempimento della prestazione professionale del notaio e fonda la sua responsabilità contrattuale.
  • Nel rapporto tra professionista e cliente, quest'ultimo non è tenuto a controllare la correttezza tecnica dell'opera prestata; pertanto, in presenza di inadempimento del professionista, non è normalmente configurabile un concorso colposo del danneggiato.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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