Cassazione Penale, Sentenza n. 13059/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Lo Spoto era sottoposto a custodia cautelare in carcere per i reati di traffico e detenzione di stupefacenti (artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), con l'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 c.p.. Il ricorrente ha proposto plurimi motivi: 1) carenza dell'elemento soggettivo del reato associativo, sostenendo di essere stato assunto in posizione di assoggettamento e non di adesione consapevole all'associazione; 2) vizio nella valutazione del quadro indiziario e dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (eccessiva valorizzazione di dichiarazioni vecchie o incerti riconoscimenti); 3) mancata prova della finalità di "agevolazione mafiosa" (non sarebbe sufficiente la mera destinazione di proventi al sodalizio); 4) difetto di adeguata valutazione delle esigenze cautelari e di alternative meno afflittive, tenendo conto del "tempo silente" (i fatti contestati risalgono al primi mesi del 2018).
La decisione
La Corte ha rigettato le censure relative alla gravità indiziaria sull'associazione e all'agggravante di cui all'art. 416-bis.1, ritenendo che intercettazioni e riscontri forniscano un quadro indiziario solido e che vi fossero elementi che legittimano, in sede cautelare, la tesi della consapevolezza sulla destinazione dei proventi al sodalizio. Tuttavia la Corte ha accolto il motivo relativo all'attualità delle esigenze cautelari e all'esclusiva adeguatezza della custodia in carcere, ritenendo che l'ordinanza impugnata presenti profili di contraddittorietà nella valutazione della persistenza della pericolosità (fatti cessati nel febbraio 2018, breve periodo di partecipazione contestata, arresti dei vertici nel novembre 2018, mancanza di condotte recenti riconducibili al ricorrente, sequestro 2022 non direttamente riconducibile all'associazione). Perciò l'ordinanza è stata annullata solo nella parte concernente l'attualità delle esigenze cautelari e l'esclusiva adeguatezza della custodia, e la causa è stata rinviata al Tribunale di Bari per nuovo giudizio su questi profili.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74
Disciplina l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la sentenza conferma che per la misura cautelare è necessaria gravità indiziaria sulla partecipazione stabile e consapevole, dimostrata nel caso anche da intercettazioni e assegnazione di quote di stupefacente
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
Prevede i reati di detenzione e traffico di stupefacenti; utilizzato come reato-fine per l'associazione e per valutare la gravità indiziaria complessiva
Aggravante per chi agevola un'associazione di tipo mafioso; la Corte osserva che, a livello cautelare, può essere sufficiente la presenza di elementi che facciano ritenere la consapevolezza della destinazione dei proventi, ma la questione andrà valutata compiutamente nel merito
Codice di procedura penale, art. 192
Norma sulla valutazione del materiale probatorio nella fase cautelare; la difesa lamentava errata valorizzazione di elementi ritenuti deboli, ma la Corte ha ritenuto congrua la valutazione quando supportata da intercettazioni e riscontri
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Prevede la presunzione cautelare relativa per il reato associativo; la Corte ricorda che tale presunzione non è assoluta e che, per l'art. 74, l'attualità delle esigenze cautelari va valutata anche considerando il tempo trascorso e l'assenza di condotte recenti
Riforma della disciplina cautelare citata per l'interpretazione della presunzione di attualità delle esigenze cautelari: il tempo trascorso deve essere valutato e può concorrere a escludere la necessità della misura se non vi sono indici di perdurante pericolosità
Massime di principio
- Per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/1990 la gravità indiziaria richiede elementi indicativi di una partecipazione consapevole e stabile; intercettazioni e riscontri concreti possono supplire alle dichiarazioni dei collaboratori
- Il "tempo silente" (lieve o lungo intervallo senza condotte recenti) è un elemento rilevante nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari e può giustificare la revoca o la mitigazione della misura se non esistono condotte recenti sintomatiche di pericolosità
- L'aggravante "di tipo mafioso" richiede, oltre alla destinazione di proventi al sodalizio, elementi che consentano di ritenere la consapevolezza e l'intenzione di agevolare il gruppo; tuttavia, in sede cautelare la sua esclusione può essere priva di interesse se non incide sulla misura
- Nelle impugnazioni cautelari la mera contestazione formale di una circostanza aggravante senza concreta utilità pratica (ossia senza modificare la misura) può essere inidonea a fondare l'interesse al gravame
- Il giudice deve sempre motivare in modo specifico l'attualità delle esigenze cautelari e l'assenza di misure meno afflittive: la presunzione relativa prevista per l'associazione di stupefacenti non esclude l'obbligo di valutare elementi fattuali che possano attenuare la pericolosità
- Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono, se possibili, riscontri esterni; quando sono carenti o datate, il loro valore probatorio può dipendere dalla presenza di intercettazioni o altri elementi corroboranti
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