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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05893/2025 del 05/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agenzia fiscale)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro e irrogazione di sanzioni, per un importo complessivo di euro 50.631,25, emesso in relazione alla mancata registrazione di una sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato l'intervenuta usucapione di immobili in favore di alcuni acquirenti dal suo dante causa. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo che, ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986, le parti in causa fossero solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta, senza esenzione per il soggetto che aveva subito l'accertamento dell'usucapione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 57, comma 1, TUR e dell'art. 53 Cost., sostenendo che non potrebbe sorgere un'obbligazione tributaria in assenza di un indice di capacità contributiva in capo al soggetto usucapito; 2) violazione dell'art. 57, comma 8, TUR, assumendo che la disciplina degli atti di trasferimento coattivo o di espropriazione per pubblica utilità avrebbe dovuto escludere la pretesa; 3) erronea declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento alla tassazione della sentenza dichiarativa di usucapione nei confronti della parte soccombente per il solo fatto di aver partecipato al giudizio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile già per mancata esposizione sommaria e adeguata dei fatti di causa, poiché non ricostruiva in modo sufficiente lo svolgimento del giudizio di merito, le difese delle parti e la motivazione della sentenza impugnata, in violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. In ogni caso, ha osservato che i motivi sarebbero stati infondati: la sentenza dichiarativa di usucapione è equiparata, ai fini dell'imposta di registro, agli atti di trasferimento oneroso; l'art. 57 TUR prevede la solidarietà delle parti in causa verso l'erario; il comma 8 dell'art. 57 riguarda fattispecie tassative di espropriazione o trasferimento coattivo e non l'usucapione, che è acquisto a titolo originario e non espoliazione forzosa. La Corte ha inoltre chiarito che la solidarietà verso l'amministrazione opera anche quando, nei rapporti interni, il soggetto che ha pagato l'imposta possa agire in regresso secondo l'art. 1298 e 1299 c.c. Quanto alla questione costituzionale, ha rilevato che il motivo era comunque inammissibile se diretto solo a sollecitare il giudizio di legittimità costituzionale e, nel merito, ha escluso la violazione degli artt. 3 e 53 Cost. Condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, un'esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, sufficiente a consentire alla Corte la conoscenza autonoma della controversia.

  • art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta ... le parti in causa"

    In materia di imposta di registro, le parti in causa sono solidalmente obbligate verso l'erario per l'imposta dovuta sulla sentenza, salvo i limiti previsti per fattispecie diverse e tassative; la solidarietà è funzionale alla riscossione e riguarda i rapporti esterni, ferma la possibilità di regresso nei rapporti interni.

  • art. 8, nota II-bis, Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Le sentenze che accertano l'avvenuta usucapione sono equiparate, ai fini dell'imposta di registro, agli atti di trasferimento a titolo oneroso.

  • art. 57, comma 8, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    "Negli atti di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta è dovuta solo dall’ente espropriante o dall’acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all’art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, l’imposta non è dovuta se espropriante o acquirente è lo Stato"

    La norma è fattispecie tassativa riferita a espropriazione e trasferimento coattivo; non si applica all'usucapione, che è acquisto a titolo originario e non espoliazione forzosa.

  • art. 53 Cost.

    Non è violato dal meccanismo di solidarietà ex art. 57 TUR, poiché l'imposizione riguarda il rapporto sostanziale cui la sentenza inerisce e non prescinde del tutto da un indice di capacità contributiva.

  • art. 3 Cost.

    Non sussiste disparità di trattamento tra usucapione e espropriazione, trattandosi di fattispecie diverse sul piano giuridico e tributario.

  • art. 1298 c.c.

    Nei rapporti interni tra condebitori solidali l'obbligazione tributaria può gravare in tutto o in parte su chi ha tratto utilità esclusiva dall'operazione; la norma si applica anche alle obbligazioni solidali ex lege.

  • art. 1299 c.c.

    È salva l'azione di regresso tra condebitori solidali nei confronti di chi, nei rapporti interni, debba sopportare il peso definitivo dell'imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene una chiara e completa esposizione sommaria dei fatti di causa, del contenuto delle decisioni di merito e delle difese delle parti, poiché la Corte deve poter comprendere la controversia autonomamente dall'atto.
  • In materia di imposta di registro, la sentenza dichiarativa di usucapione è equiparata agli atti di trasferimento ai fini dell'imposizione, e l'obbligazione verso l'erario grava solidalmente sulle parti in causa ai sensi dell'art. 57 TUR.
  • La solidarietà fiscale ex art. 57 TUR opera nei rapporti esterni verso l'amministrazione finanziaria, mentre la ripartizione definitiva del peso economico dell'imposta può essere regolata nei rapporti interni mediante regresso e criteri di imputazione ex artt. 1298 e 1299 c.c.
  • L'esenzione o disciplina speciale prevista per espropriazione per pubblica utilità e trasferimenti coattivi non è estensibile analogicamente all'usucapione, perché si tratta di fattispecie tassative e strutturalmente diverse, essendo l'usucapione un acquisto a titolo originario e non una sottrazione coattiva del bene.
  • Non è configurabile una violazione dell'art. 53 Cost. per il solo fatto che l'imposta di registro colpisca anche la parte soccombente nel giudizio, quando il prelievo è ancorato al rapporto sostanziale accertato dalla sentenza e alla qualità di parte in causa nel rapporto medesimo.
  • La questione di legittimità costituzionale, se dedotta come unico oggetto del motivo di ricorso, non integra di per sé un vizio del provvedimento impugnato; il suo esame resta rimesso al giudice, e la questione può essere riproposta in modo rituale nei limiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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