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Cassazione Penale, Ordinanza n. 16774/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna dell'imputato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione per il reato contestato, con continuazione riconosciuta, senza computo della recidiva e con riduzione per il rito abbreviato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado nei confronti dell'imputato per la violazione della disciplina sulle misure di prevenzione, riconoscendo la continuazione e non computando la recidiva, all'esito del rito abbreviato. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo, qualificato come vizio di motivazione: ha contestato la mancata applicazione del minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo in sostanza che la pena irrogata non sarebbe stata adeguatamente giustificata e non sarebbe prossima al minimo legale. La Suprema Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché sostanzialmente di merito e reiterativa delle censure già svolte in appello. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva fondato il diniego delle attenuanti generiche sui precedenti penali, anche specifici, dell'imputato, valorizzando quindici precedenti specifici e ulteriori condanne per reati gravi, indicativi di elevata capacità a delinquere.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato per la continuazione; la pena è stata determinata tenendo conto del vincolo della continuazione

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    norma incriminatrice posta a base della condanna confermata

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate valorizzando i precedenti penali specifici e la personalità dell'imputato

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando ripropone in sostanza censure di merito già formulate in appello, senza individuare un effettivo vizio di legittimità della motivazione.
  • Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali specifici dell'imputato e, più in generale, la sua elevata capacità a delinquere, anche quando non ritenga integrati i presupposti della recidiva.
  • La mancata applicazione del minimo edittale è censurabile in cassazione solo se la motivazione sul trattamento sanzionatorio sia manifestamente illogica o apparente; non è sufficiente una mera richiesta di diversa modulazione della pena.
  • La presenza di numerosi precedenti per reati specifici e gravi può legittimare una valutazione sfavorevole della personalità dell'imputato e incidere sia sul diniego delle attenuanti generiche sia sulla quantificazione della pena.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte di cassazione condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazioneRecidiva

Testo integrale

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