Sentenza n. 496/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 43157 inoltrata il : 25/03/2025) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione ex artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna, presentata il 25 marzo 2025. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza adottare il provvedimento richiesto. Il ricorrente ha dedotto il mancato rispetto del termine previsto per la conclusione del procedimento. Il TAR ha rilevato che il termine massimo di 120 giorni previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007 era scaduto il 23 luglio 2025 senza che l'Amministrazione si fosse pronunciata.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'azione avverso il silenzio, poiché il Ministero non aveva concluso il procedimento entro il termine massimo di 120 giorni. Le ragioni organizzative indicate dall'Amministrazione, consistenti nell'enorme numero di domande analoghe, nella complessità delle questioni giuridiche e nella rilevanza degli interessi coinvolti, non sono state ritenute idonee a giustificare il ritardo, pur essendo state riconosciute come elementi concretamente incidenti sui tempi dell'istruttoria. Il Ministero è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi e provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 250 euro, oltre accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
Consentono di agire contro il silenzio dell'amministrazione e impongono al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare la conclusione del procedimento, con eventuale nomina del commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16 d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
La disposizione disciplina la verifica della completezza della domanda e delle eventuali integrazioni documentali.
art. 16, comma 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato
Il termine complessivo massimo per la definizione della domanda è stato considerato pari a 120 giorni; decorso tale termine senza provvedimento, sussiste l'inerzia tutelabile mediante l'azione avverso il silenzio.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
La disposizione è richiamata quale intervento legislativo collegato alla gestione delle numerose domande di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di recente attuazione dell'intervento normativo previsto dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024.
Massime di principio
- L'elevato numero di domande da esaminare, la complessità delle questioni giuridiche o l'importanza degli interessi coinvolti non esonerano l'amministrazione dal rispetto del termine normativo di conclusione del procedimento e, una volta scaduto tale termine, non giustificano il silenzio-inadempimento.
- Quando il termine per la conclusione del procedimento è scaduto senza l'adozione di un provvedimento espresso, il giudice amministrativo accoglie l'azione avverso il silenzio e ordina all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato in relazione alle concrete esigenze organizzative risultanti dagli atti.
- Nell'accogliere l'azione avverso il silenzio, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendo che intervenga entro un termine ulteriore qualora l'amministrazione non esegua l'ordine giudiziale.
- La tutela avverso il silenzio mira alla conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso, senza sostituire in via ordinaria la valutazione amministrativa sul contenuto della decisione finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →