Cassazione Civile, Ordinanza n. 30039/2022 del 13/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Il ricorrente aveva agito per rivendicare la proprietà di due sottotetti di un edificio sito in Catania, assumendo di averli acquistati insieme agli appartamenti del secondo piano da una comune dante causa. La resistente aveva sostenuto che i sottotetti fossero pertinenze del proprio appartamento al primo piano, o comunque fossero stati da lei usucapiti per il possesso esercitato da lungo tempo. Il tribunale aveva accolto la domanda di rivendicazione, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione, valorizzando sia la struttura e funzione dei sottotetti come pertinenze dell'appartamento del primo piano, sia il maturare dell'usucapione in favore della resistente. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 817 e 2697 c.c. per avere escluso la pertinenzialità in favore del suo immobile e per avere erroneamente ricostruito il vincolo di servizio esclusivo; 2) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova e erronea lettura della consulenza tecnica; 3) violazione degli artt. 948, 817 e 2697 c.c. per avere ritenuto non decisivo il suo titolo d'acquisto, che avrebbe trasferito anche i sottotetti; 4) violazione degli artt. 1158 e 2697 c.c. in tema di usucapione, perché il possesso utile della resistente sarebbe iniziato solo nel 2006 e in precedenza vi sarebbe stato al più un compossesso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l'approccio della corte territoriale che ha dato priorità ai titoli di acquisto e, in mancanza di una prova adeguata che i sottotetti fossero compresi nel titolo del ricorrente, ha escluso che egli avesse dimostrato il proprio diritto di proprietà. Ha inoltre giudicato insindacabile in sede di legittimità l'accertamento di merito sulle caratteristiche strutturali e funzionali dei sottotetti, che erano stati ritenuti non destinati in via esclusiva all'isolamento del piano sottostante ma configurabili come vani autonomi e pertinenze dell'appartamento del primo piano. Di conseguenza è stata confermata la decisione che respingeva la rivendicazione del ricorrente; il quarto motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La pertinenza richiede un rapporto funzionale tra bene principale e accessorio; la sua esistenza è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, fondato su elementi oggettivi e soggettivi.
La parte che agisce in rivendicazione deve provare il proprio diritto di proprietà e, in particolare, che il bene controverso sia compreso nel proprio titolo di acquisto.
La censura di travisamento della prova non è fondata quando il giudice di merito abbia esaminato le risultanze istruttorie con motivazione congrua e coerente.
Nell'azione di rivendicazione il rivendicante deve fornire prova della proprietà del bene controverso; non basta affermare il mero acquisto del bene principale se non risulta la comprensione del bene accessorio.
L'usucapione richiede un possesso esclusivo, continuo e utile; non è configurabile se il fatto dedotto integra soltanto un accesso anomalo, precario o pericoloso, o se manca un possesso esclusivo in senso giuridico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nella controversia sulla proprietà di un sottotetto, i titoli di acquisto hanno priorità logica rispetto alla mera ricostruzione delle caratteristiche materiali del bene; solo in mancanza di una disciplina negoziale chiara si ricorre ai criteri legali sulla comunione o sulla pertinenza.
- L'azione di rivendicazione impone al rivendicante di dimostrare non solo il proprio titolo sul bene principale, ma anche che il bene controverso vi sia effettivamente ricompreso; l'eventuale menzione del bene nel proprio atto non basta se non è provata la legittima disponibilità del dante causa.
- L'accertamento del vincolo pertinenziale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione mancante, illogica o incoerente; il vincolo richiede insieme la destinazione oggettiva del bene al servizio di quello principale e la volontà del titolare di tale destinazione.
- Un sottotetto può essere qualificato come pertinenza dell'appartamento dell'ultimo piano solo se assolve in via esclusiva alla funzione di isolamento e protezione dell'alloggio sottostante e non presenta caratteristiche tali da consentirne un uso autonomo; se invece ha consistenza e accessibilità tali da configurarsi come vano autonomo, può essere oggetto di autonoma destinazione.
- Ai fini dell'usucapione è necessario un possesso esclusivo, pacifico, continuo e non clandestino; modalità di accesso anomale, pericolose o meramente tollerate non sono sufficienti a fondare il possesso utile all'acquisto a titolo originario.
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