Cassazione Penale, Sentenza n. 12365/2025 del 31/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che aveva confermato la condanna per introduzione nello Stato e detenzione abusiva a scopo commerciale di materiale con marchio contraffatto. Il ricorso era articolato in tre motivi principali: (1) vizi di motivazione e illogicità quanto alla qualifica di contraffazione dei telefoni cellulari — la Corte d'appello avrebbe valorizzato indizi quali il malfunzionamento dei dispositivi, la falsità degli scontrini e la condotta processuale dell'imputato, elementi più idonei a provare una truffa (art. 640 c.p.) che non la contraffazione, senza acquisire prove sulla registrazione o sulla rinomanza del marchio; (2) carenza di motivazione circa l'offensività della falsificazione senza accertamenti tecnici sui dispositivi (motivo assorbito); (3) errata valutazione del possesso di profumi con marchi molto simili: la Corte non ha chiarito se fosse reproduzione pedissequa del marchio (contraffazione art. 474 c.p.) o mera somiglianza attinente alla fattispecie di cui all'art. 517 c.p. o al tentativo, omettendo di confrontarsi con la questione della riproduzione degli elementi essenziali del marchio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo (il secondo è stato assorbito). Sul primo motivo, la Cassazione ha censurato la Corte d'appello per motivazione illogica e insufficiente: non erano stati acquisiti elementi che attestassero la rinomanza o la registrazione dei marchi dei telefoni, e la sentenza fondava la condanna su indizi non pertinenti alla configurazione del reato di contraffazione; inoltre la valutazione si era basata su un unico indizio (rilievi visivi del verbale di sequestro) senza ulteriori accertamenti tecnici, in violazione dei criteri di valutazione indiziaria. Sul terzo motivo, la Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha esaminato se i profumi riproducessero integralmente gli elementi essenziali del marchio (contraffazione) o se si trattasse di mere somiglianze/inquadrabili in altra fattispecie (art. 517 c.p.), né ha spiegato adeguatamente le caratteristiche dei marchi contestati. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di ricorso; usata per presentare i tre motivi in forma abbreviata.
Riferimento alle censure rilevate in Cassazione (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) come base per i motivi di ricorso.
Norma sul reato di truffa; richiamata in dottrina difensiva e dalla Cassazione come reato più coerente con indizi quali malfunzionamento dei prodotti e falsità degli scontrini rispetto alla contraffazione dei marchi.
Norma penalmente rilevante per la falsificazione/alterazione di marchi; centrale per la valutazione se la condotta costituisca contraffazione (riproduzione degli elementi essenziali) o altra fattispecie.
Richiamato per l'interpretazione che, generalmente, la tutela penale dei marchi richiede che il marchio sia stato formalmente riconosciuto (depositato/registrato), salvo i casi di marchi di larghissimo uso e rinomanza per i quali non è sempre necessaria la prova della registrazione.
Principi sulla valutazione degli indizi e sul rigoroso apprezzamento probatorio: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia violato tali criteri valorizzando un unico indizio senza adeguati riscontri.
Richiamato nel ricorso con riferimento alla possibilità che il fatto possa inquadrarsi come esente o attenuato in presenza di falsificazione grossolana riconoscibile subito; la Cassazione tuttavia richiama la giurisprudenza che esclude l'esonero per mera grossolanità in tema di tutela della pubblica fede.
Norma a tutela dell'ordine economico che punisce la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni atti a ingannare il compratore; la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non si sia confrontata con l'eventuale ricaduta del fatto in questa fattispecie o nella forma del tentativo.
art. 20 lett. c) cod. propr. ind.
Riferimento civilistico alla tutela dei marchi di rinomanza che, nei casi di notorietà, sono tutelabili anche oltre la confondibilità del segno e possono influire sulla valutazione penale della capacità distintiva.
Richiamata come riferimento normativo relativo alla riforma della fattispecie penale richiamata nel terzo motivo (contestazione su profumi e marchi molto simili).
Massime di principio
- Per configurare il reato di contraffazione di marchi (art. 474 c.p.) è necessario valutare se vi sia riproduzione degli elementi essenziali del marchio e l'idoneità del segno a far apparire il prodotto come proveniente da un determinato produttore; la mera somiglianza può richiedere diversa inquadratura (es. art. 517 c.p.).
- La prova della registrazione del marchio non è sempre obbligatoria: per marchi di larghissimo uso e notorietà la giurisprudenza ammette che la rinomanza possa sostituire la formale registrazione, ma in tal caso bisogna acquisire elementi che attestino tale notorietà; in mancanza l'onere di prova grava su chi deduce la rinomanza.
- Indizi come malfunzionamento dei prodotti, falsità di scontrini o modalità fraudolente di vendita sono più pertinenti a reati come la truffa (art. 640 c.p.) e non provano necessariamente la contraffazione del marchio; occorrono accertamenti tecnici e confronti sul marchio stesso.
- Una valutazione fondata su un unico indizio visivo o documentale è insufficiente: il giudice deve motivare in modo compiuto e, quando necessario, disporre accertamenti tecnici per chiarire l'autenticità o la contraffazione del marchio (rispetto dell'art. 192 cod. proc. pen.).
- La grossolanità della contraffazione o la consapevolezza dell'acquirente non escludono automaticamente la rilevanza penale del reato di contraffazione, perché la tutela mira alla pubblica fede e alla protezione della circolazione dei marchi.
- In casi simili, la difesa dovrebbe chiedere esami tecnici sui prodotti, produrre ogni documento utile a dimostrare la non registrazione o la mancanza di rinomanza del marchio, e prospettare espressamente la riqualificazione del fatto (art. 517 c.p. o tentativo) qualora la riproduzione non sia integrale.
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