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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07252/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per servizi di vigilanza armata e portierato fiduciario affidato da una azienda sanitaria regionale a un raggruppamento temporaneo di imprese. Dopo un’informativa antimafia emessa nei confronti della mandataria originaria, la stazione appaltante ha disposto il recesso ex art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011 e ha poi consentito la prosecuzione del rapporto con una nuova mandataria e con una nuova ATI, diversa da quella originaria. La mandataria colpita dall’interdittiva ha quindi chiesto decreto ingiuntivo per il pagamento di fatture relative anche a prestazioni che, secondo la stazione appaltante, erano state in realtà eseguite dalla mandante e comunque dopo il mutamento dell’assetto associativo. In cassazione la stazione appaltante ha dedotto: 1) che, dopo il recesso e lo scioglimento dell’originaria ATI, la mandataria non era più legittimata a riscuotere crediti spettanti alla mandante, essendosi estinto il rapporto di mandato e non potendo la nuova situazione essere ricondotta alla pretesa originaria; 2) che, ove applicabile il meccanismo di salvaguardia dell’art. 94, il credito avrebbe dovuto essere ricondotto all’indennità da indebito arricchimento, con conseguente necessità di una specifica domanda, non proposta; 3) che, in ogni caso, non poteva essere riconosciuto l’intero corrispettivo contrattuale né gli accessori (interessi moratori e IVA), ma solo il valore delle opere già eseguite e le spese, nei limiti delle utilità conseguite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, a seguito dell’interdittiva antimafia colpente la mandataria e del conseguente recesso vincolato della stazione appaltante, l’originario rapporto di mandato e l’originario rapporto di appalto si erano estinti; di conseguenza la mandataria non poteva più pretendere, per conto dell’ATI originaria, il pagamento di prestazioni riferibili alla mandante. La Corte ha valorizzato la necessità di distinguere tra crediti riferibili alla quota di attività della mandataria e crediti maturati per prestazioni della mandante dopo lo scioglimento del rapporto originario, ribadendo che, in tale assetto, l’originaria mandataria perde la rappresentanza e la legittimazione a incassare somme non direttamente a lei spettanti. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo e il terzo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    "recedono dai contratti fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite"

    Il recesso della stazione appaltante in presenza di interdittiva antimafia è un potere vincolato; lo scioglimento del contratto lascia salvo solo il pagamento nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 95 d.lgs. n. 159/2011

    La disposizione è richiamata per distinguere il diverso regime dell’interdittiva che colpisce una mandante dell’ATI rispetto a quello che colpisce la mandataria.

  • art. 37, commi 14, 15, 16, 18 e 19, d.lgs. n. 163/2006

    L’ATI opera tramite la mandataria, che ha rappresentanza esclusiva verso la stazione appaltante fino all’estinzione del rapporto; in caso di interdittiva che colpisca la mandataria è consentita la prosecuzione del rapporto con altra mandataria o, in difetto, il recesso. La sostituzione comporta la formazione di un nuovo assetto contrattuale.

  • art. 1722 c.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere l’estinzione del mandato; la Corte non fonda espressamente la decisione su questa norma, ma richiama lo scioglimento del rapporto di mandato per effetto della vicenda antimafia e della cessazione dell’originario appalto.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per contestare l’interpretazione del contratto d’appalto, in particolare la clausola sulla fatturazione da parte della mandataria.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per censurare l’interpretazione sistematica della clausola contrattuale relativa ai poteri di fatturazione/incasso.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per sostenere un’interpretazione utile della clausola contrattuale in senso non estensivo del potere di riscossione della mandataria.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo per contestare l’interesse ad agire e la titolarità della pretesa azionata dalla mandataria.

  • art. 2041 c.c.

    Evocato dalla ricorrente come possibile base dell’eventuale pretesa residua; il secondo motivo denuncia l’assenza di una specifica domanda ex art. 2041 c.c. da parte della controparte.

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    Richiamati nel secondo motivo per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia rispetto alla diversa qualificazione della domanda come indebito arricchimento.

  • d.lgs. n. 231/2001

    Richiamato nel terzo motivo in relazione alla pretesa degli interessi moratori sui corrispettivi, contestati dalla ricorrente in caso di applicazione dell’art. 94.

  • art. 1188 c.c.

    Richiamato dalla Corte d’appello per escludere che la stazione appaltante avesse provato di aver liberatoriamente pagato la mandante per le fatture contestate.

  • art. 109 d.lgs. n. 163/2006

    Richiamato dalla Corte d’appello in tema di revisione prezzi, quale elemento da considerare nella quantificazione del corrispettivo.

Massime di principio

  • Quando un’interdittiva antimafia colpisce la mandataria di un’ATI, il recesso della stazione appaltante ex art. 94, comma 2, d.lgs. 159/2011 è vincolato e determina la necessità di valutare gli effetti sul rapporto di mandato e sull’assetto dell’ATI.
  • La sostituzione della mandataria in un’ATI colpita da interdittiva antimafia comporta la prosecuzione del rapporto solo con una nuova compagine e, per i crediti, la mandataria originaria conserva legittimazione soltanto per le prestazioni direttamente riconducibili alla propria quota di esecuzione.
  • L’originaria mandataria di un’ATI non può pretendere somme relative a prestazioni eseguite da una mandante quando il rapporto di mandato e l’originario contratto d’appalto si sono estinti per effetto del recesso conseguente all’interdittiva antimafia.
  • In materia di appalti pubblici, il limite del "valore delle opere già eseguite" e delle spese sostenute nei limiti delle utilità conseguite non consente automaticamente di riconoscere l’intero corrispettivo pattuito, dovendosi verificare la riferibilità delle prestazioni e la corretta titolarità del credito.
  • La rappresentanza esclusiva della mandataria nei confronti della stazione appaltante dura fino all’estinzione del rapporto; cessato l’originario rapporto, viene meno il potere della mandataria di riscuotere crediti spettanti alle altre imprese del raggruppamento.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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