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Sentenza

Sentenza n. 46/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione terza) n. 03221/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306579

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dell’Ente Parco nazionale del Vesuvio che ha disposto la rimozione di un manufatto in legno di circa 65 mq, della copertura e della pavimentazione esterna, realizzati senza il preventivo nulla osta dell’ente parco

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente parco)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha chiesto la riforma della sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di rimozione. Con il primo motivo ha dedotto error in procedendo e in iudicando, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché omessa o travisata valutazione della documentazione, sostenendo che l’ordinanza fosse fondata soltanto sull’assenza del permesso di costruire, senza qualificare giuridicamente l’intervento e senza individuare le parti dell’immobile da demolire. Con il secondo motivo ha lamentato difetto di motivazione, difetto di istruttoria e omessa comparazione degli interessi, deducendo la violazione del legittimo affidamento e la mancata indicazione di un interesse pubblico attuale alla demolizione. Con il terzo motivo ha dedotto analoghi vizi con riguardo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, sostenendo che la notificazione non fosse andata a buon fine. In appello è stata inoltre prospettata, per la prima volta, la doglianza relativa alla mancata indicazione delle parti da demolire.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che l’ordinanza descriveva chiaramente le opere realizzate all’interno del Parco nazionale del Vesuvio e indicava quale ragione dell’abusività l’assenza del preventivo nulla osta dell’ente parco. Tale nulla osta è necessario per qualsiasi intervento, impianto od opera nel parco; la sua mancanza rende le opere abusive e impone la rimozione, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento sotto il profilo edilizio o urbanistico. La censura relativa alla mancata indicazione delle parti da demolire era comunque nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 104 c.p.a. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha richiamato la natura doverosa e vincolata dei provvedimenti repressivi degli abusi: è sufficiente descrivere le opere e indicare le ragioni della loro abusività, senza una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla rimozione. Non sussiste inoltre un legittimo affidamento nel mantenimento di un’opera abusiva, neppure per il decorso del tempo o quando il proprietario non sia responsabile della realizzazione, poiché la misura ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria. Quanto al terzo motivo, dagli atti risultava che la comunicazione di avvio era stata inviata all’indirizzo corretto e si era perfezionata per compiuta giacenza. In ogni caso, trattandosi di attività vincolata, l’eventuale violazione delle garanzie partecipative sarebbe stata una mera irregolarità non invalidante ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990. L’appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 4.000, oltre spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13 l. 394/1991

    La realizzazione di interventi, impianti ed opere all’interno del Parco è sempre sottoposta al preventivo nulla osta del relativo ente.

    Il preventivo nulla osta dell’ente parco è necessario per qualsiasi intervento, impianto od opera realizzato all’interno dell’area protetta; la sua mancanza rende l’opera abusiva, a prescindere dalla sua qualificazione edilizia o urbanistica.

  • art. 29 l. 394/1991

    Il legale rappresentante dell’organismo di gestione delle aree naturali protette è tenuto ... a disporre l’immediata sospensione dell’attività e a ordinare la riduzione in pristino ... a spese del trasgressore.

    In assenza del nulla osta prescritto, l’ente parco deve disporre la sospensione dell’attività e la riduzione in pristino delle opere abusive.

  • art. 104 c.p.a.

    In appello non possono essere introdotte domande o censure nuove; la doglianza relativa alla mancata indicazione delle parti da demolire, proposta per la prima volta in appello, è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Quando l’ordine di ripristino è espressione di attività vincolata, la violazione delle garanzie partecipative degrada a mera irregolarità non invalidante.

Massime di principio

  • La realizzazione di qualsiasi intervento, impianto od opera all’interno di un parco nazionale è subordinata al preventivo nulla osta dell’ente di gestione; in mancanza, l’opera è abusiva e ne deve essere ordinata la rimozione, indipendentemente dalla qualificazione dell’intervento secondo la disciplina edilizia o urbanistica.
  • L’ordine di rimozione adottato dall’ente parco in presenza di opere prive del nulla osta previsto dalla legge ha natura doverosa e vincolata; è sufficientemente motivato mediante la descrizione delle opere e l’indicazione dell’assenza del titolo, senza necessità di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione.
  • Il decorso del tempo non determina un legittimo affidamento del privato alla conservazione di un’opera abusiva; tale affidamento non è configurabile neppure in favore del proprietario estraneo alla realizzazione dell’abuso, poiché l’ordine di ripristino ha natura reale e ripristinatoria, non sanzionatoria.
  • Per un provvedimento repressivo vincolato, l’eventuale violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità quando, ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieAree protette, fauna e floraInvalidità del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativoEdilizia
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

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