Cassazione Civile, Ordinanza n. 30932/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 1.317,75, corrispondenti a maggiorazioni retributive spettanti anche sulla mezz'ora di refezione prevista dall'art. 5 del CCNL Metalmeccanici Industria, applicato al rapporto. La società datrice di lavoro propose opposizione al decreto, ma il Tribunale di Catania la respinse ritenendo che la mezz'ora mensa rientrasse nell'orario di lavoro e che l'accordo sindacale del 9 maggio 2007, relativo all'organizzazione su 21 turni nello stabilimento di Catania, non avesse derogato alla disciplina collettiva né conteneva una rinuncia espressa o tacita alla maggiorazione. La Corte d'appello confermò. In cassazione la società dedusse, con due motivi, la violazione degli artt. 1175, 1225, 1227 e 1375 c.c. per non avere la Corte territoriale riconosciuto la perdita della situazione soggettiva del lavoratore per inerzia prolungata e per affidamento ingenerato nella controparte, anche a prescindere da una rinuncia tacita in senso stretto; con il secondo motivo denunciò violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata valorizzata l'inerzia "qualificata" del dipendente, l'assenza di contestazioni o rivendicazioni per anni e la prassi aziendale di non conteggiare la maggiorazione sulla mezz'ora mensa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché volto sostanzialmente a una rivalutazione del merito; ha ribadito che la mera inerzia o il ritardo nell'esercizio del diritto non equivalgono a rinuncia tacita, che richiede comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto. Ha inoltre affermato che la tolleranza del creditore non modifica il rapporto e che gli usi aziendali possono derogare alla contrattazione collettiva solo in senso migliorativo, non in peius: la prassi di non corrispondere la maggiorazione sulla mezz'ora mensa non poteva quindi prevalere sul CCNL. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato anche per la presenza di una doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; in ogni caso, i giudici di merito avevano esaminato gli elementi probatori rilevanti e motivato adeguatamente. Nessuna statuizione sulle spese, perché il lavoratore intimato non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, CCNL Metalmeccanici Industria
mezz'ora prevista per la refezione
la mezz'ora di refezione rientra nel trattamento previsto dalla contrattazione collettiva e va considerata ai fini delle maggiorazioni retributive richieste
richiamato dalla ricorrente per sostenere un uso della buona fede e correttezza idoneo a far derivare la perdita del diritto dall'inerzia del creditore
richiamato dalla ricorrente nel quadro delle regole di comportamento del debitore e del creditore, ma non ritenuto decisivo
richiamato dalla ricorrente, ma non idoneo a fondare la perdita del diritto per inerzia
la Corte ribadisce che buona fede e correttezza non consentono di desumere rinuncia tacita dalla mera inerzia
il ricorso non può essere trasformato in una richiesta di rivalutazione del merito; il vizio motivazionale è circoscritto nei limiti tipici del motivo di legittimità
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione incontra i limiti previsti dalla norma, salvo indicazione di ragioni di fatto diverse tra le decisioni di merito
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- La mera inerzia del titolare di un diritto, anche se protratta nel tempo e tale da ingenerare affidamento nella controparte, non equivale di per sé a rinuncia tacita: per l'estinzione del diritto occorrono comportamenti concludenti, univoci e incompatibili con la volontà di esercitarlo.
- Il ritardo nell'esercizio del diritto, anche se imputabile al titolare, rileva normalmente sul piano della prescrizione e non consente, da solo, di negare tutela giudiziale al credito.
- Gli usi aziendali possono derogare alla contrattazione collettiva solo se più favorevoli ai lavoratori; non possono consolidare trattamenti peggiorativi o legittimare la reiterata violazione di diritti previsti dal CCNL.
- La tolleranza del creditore o il mancato esercizio pregresso del diritto non comportano, di per sé, acquiescenza alla violazione né modificazione del regolamento contrattuale.
- In sede di legittimità, la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove quando la censura investe in realtà l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito.
- In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è ulteriormente circoscritto e il vizio di motivazione non è deducibile se non sono indicate ragioni di fatto diverse poste a base delle due decisioni di merito.
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