Cassazione Civile, Ordinanza n. 35215/2021 del 18/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Campobello di Licata, identificato catastalmente come porzione di appartamento inglobata in altra unità abitativa. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato l'acquisto per usucapione decennale in favore della donataria originaria e poi dei suoi eredi, valorizzando una donazione del 19 settembre 1991 proveniente da soggetto non proprietario ma ritenuta titolo astrattamente idoneo ai sensi dell'art. 1159 c.c., la buona fede della donataria, la trascrizione del titolo e il possesso pacifico e ininterrotto protratto per oltre dieci anni fino alla notifica della citazione introduttiva. La ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una citazione per divisione del 30 gennaio 1978 dalla quale emergerebbe il riconoscimento della sua proprietà, circostanza che avrebbe impedito il decorso del ventennio utile all'usucapione; ha inoltre lamentato il mancato espletamento di prove orali sul compossesso e la conseguente erronea affermazione di un possesso incontestato. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che la causa fosse stata decisa senza adeguata istruttoria e con motivazione apparente. La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi si risolvevano in una critica generica della valutazione di merito e chiedevano una nuova apprezzamento del materiale istruttorio; ha rilevato inoltre la mancanza di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., l'irrilevanza delle doglianze rispetto alla ratio decidendi fondata sull'usucapione abbreviata, e l'inidoneità del denunciato vizio motivazionale a integrare l'omesso esame di fatti storici decisivi. Ha quindi confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la decisione d'appello fosse conforme all'orientamento di legittimità secondo cui la donazione di cosa altrui, pur nulla per difetto di causa, è titolo astrattamente idoneo ai fini dell'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c., se sussistono buona fede, trascrizione del titolo e possesso continuato per oltre dieci anni. Le censure della ricorrente sono state reputate generiche, incentrate su una diversa lettura delle prove e prive di specifica indicazione degli atti e dei capitoli istruttori asseritamente decisivi. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura che in sostanza mira a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove non può essere veicolata come violazione dell'art. 115 c.p.c., se non nei limiti in cui si deduca l'utilizzo di prove non introdotte o la decisione in assenza di prova; nel caso di specie la doglianza è stata reputata generica e non specifica.
La valutazione delle prove e la scelta delle fonti del convincimento appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come riesame del materiale istruttorio.
Il titolo richiesto per l'usucapione abbreviata deve essere astrattamente idoneo a trasferire il diritto reale, cioè tale che l'acquisto si sarebbe verificato se l'alienante fosse stato titolare del bene.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti, i documenti e i capitoli di prova su cui si fonda la censura; la mancanza di tale specificità comporta l'inammissibilità del motivo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non consente di denunciare il mero cattivo esame di atti difensivi o prove.
Il ricorso è inammissibile quando non offre elementi idonei a mutare l'orientamento giurisprudenziale consolidato cui la decisione impugnata si è conformata.
La mancata integrazione del contraddittorio verso alcune parti necessarie può ritenersi superflua quando il ricorso appaia prima facie inammissibile e l'eventuale integrazione sarebbe inutile ai fini del giudizio.
L'eventuale ricorso incidentale tardivo delle parti da integrare il contraddittorio perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio; le censure devono investire veri errores in iudicando o vizi motivazionali nei limiti oggi ristretti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
- Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo occorre indicare un fatto storico specifico, discusso tra le parti e realmente decisivo; non basta contestare il modo in cui il giudice di merito ha apprezzato documenti o testimonianze.
- Il titolo richiesto per l'usucapione abbreviata può essere nullo o provenire da non proprietario, purché sia astrattamente idoneo a trasferire il diritto se l'alienante ne fosse stato titolare; la buona fede, la trascrizione e il possesso continuato completano il presupposto acquisitivo.
- La doglianza relativa al possesso ad usucapionem deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e deve essere accompagnata dalla puntuale indicazione degli atti e delle deduzioni processuali rilevanti, altrimenti è inammissibile per difetto di specificità.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. non può essere utilizzata per ottenere un riesame diretto delle prove, poiché la selezione e l'attendibilità degli elementi istruttori appartengono al giudice di merito.
- Quando il ricorso principale è prima facie inammissibile, l'integrazione del contraddittorio verso parti necessarie può essere omessa se risulterebbe del tutto inutile ai fini dell'esito del giudizio.
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