Cassazione Civile, Ordinanza n. 32437/2021 del 08/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria e della conseguente cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva respinto l'appello dell'Ufficio e confermato la decisione della CTP di Brescia favorevole alla contribuente, in una lite relativa a un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni edificabili ex art. 67 TUIR. Nel corso del giudizio di legittimità, la Direzione Provinciale ha depositato una dichiarazione attestante che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito con L. n. 136/2018, e aveva versato quanto dovuto per perfezionare la definizione. L'Avvocatura dello Stato ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese. La Corte ha ritenuto che l'adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento integrale dovuto comportassero l'effettiva definizione della lite e quindi l'estinzione del processo pendente.
Norme richiamate
È richiamato come base normativa dell'accertamento sulle plusvalenze da cessione di terreni edificabili, oggetto dell'avviso impugnato.
art. 6 D.L. n. 119/2018, conv. in L. n. 136/2018
È la norma che consente la definizione agevolata della controversia tributaria; il pagamento di quanto dovuto perfeziona la definizione e determina l'estinzione del giudizio pendente.
art. 46, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato per la cessazione della materia del contendere e per la declaratoria di estinzione del processo con compensazione delle spese.
art. 46, primo comma, D.Lgs. n. 546/1992
"il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"
La Corte afferma che la regola ha portata generale: la definizione delle pendenze tributarie e ogni altra cessazione della materia del contendere comportano l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria viene definita con una procedura agevolata prevista dalla legge e risulta il pagamento di quanto dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio pendente per cessazione della materia del contendere.
- La definizione agevolata della lite tributaria ha efficacia estintiva generale sul processo pendente, in quanto integra un'ipotesi espressamente contemplata dall'art. 46 d.lgs. 546/1992.
- In presenza di sopravvenuta definizione della lite, il giudice può dichiarare d'ufficio la cessazione della materia del contendere senza necessità di pronuncia sul merito della pretesa fiscale.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione della controversia può essere accompagnata dalla compensazione delle spese di lite.
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