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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22629/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una polizza assicurativa stipulata dai titolari di un'agenzia assicurativa per costituire la provvista necessaria al pagamento del trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti. I lavoratori hanno sostenuto che, oltre al TFR spettante per legge, dovessero essere loro attribuiti anche i rendimenti/interessi maturati sui premi versati dal datore di lavoro, valorizzando il testo della polizza, un verbale di consegna e alcune norme interne. I motivi di ricorso per cassazione sono stati tre: (1) falsa applicazione dell'art. 2120 c.c. e della l. n. 297/1982, oltre che degli artt. 1321 e 1322 c.c., per avere la sentenza escluso che la polizza potesse attribuire ai dipendenti utilità eccedenti il TFR legale; (2) violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362, 1363 e 1370 c.c. e degli artt. 1321 e 1322 c.c., per non avere attribuito rilievo decisivo ai documenti negoziali e per non avere interpretato le clausole in senso favorevole ai dipendenti beneficiari; (3) violazione degli artt. 1411 e 1882 c.c. e, ove occorresse, dell'art. 1920 c.c., per non avere correttamente applicato i principi sul contratto a favore di terzo e sulla struttura della polizza assicurativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente interpretato la polizza sulla base della comune intenzione delle parti e dell'assetto causale dell'operazione, accertando che la finalità del contratto era esclusivamente quella di garantire la provvista per il pagamento del TFR dovuto per legge, comprensivo della rivalutazione legale, e non anche di attribuire ai dipendenti utilità ulteriori derivanti dai rendimenti della gestione assicurativa. La Corte ha osservato che i ricorrenti si erano limitati a contrapporre una diversa lettura dei documenti, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e senza dimostrare una chiara pattuizione in favore dei dipendenti di prestazioni aggiuntive. Ha inoltre richiamato la propria giurisprudenza secondo cui eventuali erogazioni integrative alla cessazione del rapporto sono ammissibili solo se trovano una specifica giustificazione causale nel contratto, mentre in mancanza di una previsione univoca non possono essere riconosciute somme eccedenti il TFR legale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La polizza stipulata per la provvista del TFR non può essere letta, in assenza di chiara pattuizione, come fonte di somme ulteriori rispetto al trattamento di fine rapporto previsto dalla legge, comprensivo della rivalutazione legale.

  • L. n. 297/1982

    La disciplina del TFR non impedisce in astratto pattuizioni integrative, ma nel caso concreto la polizza è stata ritenuta finalizzata solo alla copertura del TFR legale.

  • art. 1882 c.c.

    La natura assicurativa del contratto non è di per sé sufficiente a fondare il diritto dei dipendenti ai rendimenti della gestione, se il contratto è strutturato come strumento di accantonamento per il TFR.

  • art. 1321 c.c.

    L'autonomia contrattuale va ricostruita secondo la funzione effettiva del programma negoziale emergente dagli atti, non sulla base di una lettura isolata di singole clausole.

  • art. 1322 c.c.

    L'autonomia privata può certamente modellare prestazioni aggiuntive, ma nel caso concreto non è emersa una volontà negoziale idonea a riconoscere utilità economiche ulteriori ai dipendenti.

  • art. 1362 c.c.

    L'interpretazione del contratto deve muovere dalla comune intenzione delle parti e non dal solo dato letterale, specie quando il testo non sia univoco.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno lette sistematicamente, coordinando le previsioni sulla finalità della polizza, sulla provvista e sull'erogazione delle somme.

  • art. 1370 c.c.

    Il criterio dell'interpretazione contro il predisponente non è risultato decisivo, poiché mancava una clausola univoca da interpretare in senso sfavorevole al soggetto che l'aveva predisposta.

  • art. 1411 c.c.

    Non vi è violazione del contratto a favore di terzo se il vantaggio attribuito al terzo coincide con quello espressamente previsto dalle parti; qui il beneficio per i dipendenti è stato limitato al solo TFR legale.

  • art. 1920 c.c.

    Richiamato solo in via eventuale; la Corte non ha ravvisato nella struttura della polizza elementi sufficienti per riconoscere benefici ulteriori ai dipendenti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura in cassazione può riguardare solo la violazione dei canoni legali di ermeneutica o di norme di diritto, non la mera contrapposizione di una diversa lettura del contratto.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, l'interpretazione di un contratto è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa a quella accolta dal giudice di merito.
  • Quando una polizza stipulata dal datore di lavoro serve a costituire la provvista per il TFR, il lavoratore può pretendere solo le somme effettivamente pattuite a suo favore; i rendimenti della gestione non spettano se il contratto non li prevede in modo chiaro e causale.
  • La valutazione della comune intenzione delle parti prevale sul dato letterale isolato ogni volta che il testo contrattuale presenti più significati plausibili.
  • Il contratto a favore di terzo attribuisce al terzo solo i vantaggi effettivamente contemplati dall'assetto negoziale; non consente di ampliare il contenuto della prestazione oltre quanto voluto dai contraenti.
  • La disciplina legale del TFR non esclude in astratto pattuizioni integrative, ma tali utilità aggiuntive richiedono una specifica e univoca giustificazione negoziale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoLicenziamentoRicorso per cassazione
RamiContrattiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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