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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12033/2021 del 06/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Alitalia impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il termine apposto al contratto del lavoratore, accertato il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 30.05.2010, ordinato il ripristino del rapporto e condannato la società al pagamento di un'indennità pari a cinque mensilità. In Cassazione la società ha sollevato quattro motivi: (i) violazione dell'art. 32, comma 1‑bis, L. 183/2010 (retroattività/ambito di applicazione del differimento del termine decadenziale di 60 giorni); (ii) errata interpretazione dell'art. 2 D.lgs. 368/2001 in ordine al calcolo della percentuale di contingentamento del 15% (la ricorrente sosteneva che dovesse essere considerato l'organico delle sole mansioni e non l'intero organico dei servizi indicati); (iii) mancato utilizzo da parte del giudice dei poteri officiosi ex artt. 421 e 437 c.p.c. per integrare la prova; (iv) violazione dell'art. 2697 c.c. circa l'onere della prova (la società assumeva che il lavoratore avrebbe dovuto provare che alla data di costituzione del rapporto la percentuale era già stata violata).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto legittima l'applicazione del differimento del termine decadenziale previsto dall'art. 32, comma 1‑bis, L. 183/2010 anche ai contratti a termine con termini già scaduti nel periodo indicato (giurisprudenza consolidata). Ha confermato l'interpretazione secondo cui, ai fini del rispetto del limite del 15% ex art. 2 D.lgs. 368/2001, il confronto deve riguardare l'intero organico addetto ai "servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci" e non soltanto le mansioni del singolo lavoratore. Ha ritenuto infondata la censura sul mancato esercizio dei poteri officiosi del giudice: tali poteri non suppliscono automaticament e alle carenze probatorie se la parte non ha chiesto al giudice di avvalersene indicando i mezzi istruttori e non emerge una pista probatoria rilevabile. Ha inoltre escluso vizio relativo all'art. 2697 c.c., confermando che l'onere probatorio in tema di rispetto delle percentuali spettava alla società. Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente condannata alle spese (euro 200,00 esborsi, euro 5.250,00 compensi professionali, oltre accessori e rimborso spese generali 15%) e all'eventuale ulteriore versamento del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 1‑bis

    differimento al 31 dicembre 2011 del termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento "in sede di prima applicazione"

    La Corte interpreta la norma nel senso che il differimento del termine decadenziale si applica anche ai contratti a termine (anche con termine scaduto) per i quali la decadenza sia maturata nel periodo intermedio, rispondendo alla ratio di attenuare gli effetti dell'introduzione ex novo del termine di 60 giorni

  • L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 6

    termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento

    L'estensione del termine decadenziale introdotta dalla novella viene letta unitariamente e il differimento previsto in prima applicazione si estende agli ambiti di novità del nuovo art. 6, compresi i rapporti a termine nei casi indicati

  • D.lgs. 368/2001, art. 2

    "dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci"

    Ai fini della verifica del rispetto della clausola di contingentamento (limite massimo del 15%), il confronto fra lavoratori a tempo indeterminato e contratti a termine deve riguardare l'intero organico addetto ai servizi indicati e non limitarsi alla mansione del singolo lavoratore

  • Disposizioni sulla legge in generale, art. 12

    Principio interpretativo richiamato per estendere il confronto dell'organico all'intera categoria di servizi prevista dalla norma, in coerenza sistematica del testo normativo

  • Codice di procedura civile, art. 421

    I poteri istruttori officiosi del giudice nel rito del lavoro non possono essere invocati in cassazione quando la parte non ha chiesto esplicitamente l'intervento del giudice indicando i mezzi istruttori; il giudice non è tenuto a supplire a ogni carenza probatoria in assenza di una "pista probatoria"

  • Codice di procedura civile, art. 437

    Richiamato insieme all'art. 421 c.p.c. in tema di poteri del giudice: non obbliga il giudice a utilizzare d'ufficio tutti gli strumenti istruttori senza sollecitazione e precisa limiti all'intervento d'ufficio

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova rispetto al rispetto delle percentuali di contingentamento gravava sulla società (ricorrente); non si è configurata una inversione degli oneri probatori imputabile al giudice di merito

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1‑bis e 1‑quater

    Norme sul contributo unificato e sulle condizioni per l'eventuale versamento aggiuntivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli obblighi contributivi a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Il differimento del termine decadenziale introdotto dall'art. 32, comma 1‑bis, L. 183/2010 si applica anche ai contratti a termine la cui decadenza sia maturata nel periodo indicato; non operi quindi una rigida esclusione per contratti stipulati anteriormente alla novella se rientrano nelle fattispecie tutelate dalla "prima applicazione".
  • Per verificare il rispetto della soglia del 15% ex art. 2 D.lgs. 368/2001, il confronto deve riguardare l'intero organico destinato ai servizi elencati dalla norma ("servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo..."), non la sola mansione del singolo lavoratore assunto a termine.
  • Il giudice del lavoro non è obbligato a esercitare d'ufficio poteri istruttori per colmare carenze probatorie se la parte non ha preventivamente chiesto l'intervento indicando i mezzi di prova; la parte deve quindi attivarsi in fase di merito per ottenere integrazioni istruttorie.
  • L'onere della prova relativo alla legittimità delle assunzioni a termine (e al rispetto delle percentuali di contingentamento) incombe sull'impresa che invoca la legittimità delle stesse; accuse generiche non sono sufficienti a invertire l'onere.
  • L'indennità per la conversione del rapporto a tempo indeterminato ha natura sanzionatoria: il suo ammontare e la misura non vengono automaticamente ridotti sulla base di quanto percepito dal lavoratore per altre ragioni (principio richiamato dalla Corte).
  • Le spese e gli oneri procedurali (compenso, esborsi, contributo unificato) seguono la soccombenza e la Cassazione può liquidarli e disporre eventuali integrazioni contributive ai sensi del D.P.R. 115/2002.

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