Cassazione Civile, Sentenza n. 12031/2021 del 06/05/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione delle ingiunzioni fiscali emesse da ARIFL per il recupero di somme pagate ai dipendenti per errato inquadramento retributivo e per assegni ad personam. L'ARIFL sosteneva che i contratti individuali avevano attribuito inquadramenti e trattamenti economici in violazione del c.c.n.l. del comparto (attribuzione di livelli e posizioni economiche superiori al trattamento tabellare iniziale previsto), che tali pattuizioni erano nulle nei limiti dell'inquadramento/ trattamento e che, di conseguenza, l'amministrazione aveva diritto alla ripetizione dell'indebito. Inoltre contestava la non rilevanza del decorso del termine di 30 giorni dell'art. 3 R.D. n. 639/1910 quale causa di decadenza dalla riscossione coattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il terzo motivo (termine di 30 giorni dell'art. 3 R.D. 639/1910 non perentorio ratione temporis e non precludente l'opposizione di merito), ma ha accolto i primi due motivi: ha affermato che la verifica della sussistenza dell'indebito richiede il confronto con la disciplina imperativa del c.c.n.l. (classificazione, trattamento tabellare iniziale e regole di progressione economica) e che in presenza di attribuzioni in contrasto con il c.c.n.l. può sussistere diritto alla ripetizione di somme indebitamente erogate. Ha altresì rilevato che la questione relativa agli assegni ad personam corrisposti alla Gallo richiede un esame più approfondito (verifica della continuità contrattuale e della legittimità del precedente inquadramento e della loro causa giuridica). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame conforme ai principi affermati; rimangono da decidere le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Regio Decreto n. 639/1910
Il termine di 30 giorni previsto non ha carattere perentorio nella versione applicabile ratione temporis e non impedisce l'opposizione di merito, ma può incidere sulla sospensione dell'esecutività del titolo
Richiamati in relazione alla disciplina della ripetizione dell'indebito e alla nullità degli atti negoziali; la Corte valorizza l'applicabilità di principi civili alla ripetizione delle somme indebitamente erogate
Decreto Legislativo n. 165/2001
Richiami in tema di disciplina del pubblico impiego privatizzato e limiti all'attribuzione di trattamenti economici da parte del datore di lavoro pubblico; art. 30 rilevante per i casi di assegno ad personam nei passaggi tra amministrazioni
Contratto collettivo nazionale di lavoro (c.c.n.l.) del 31.3.1999
art. 3, art. 5, art. 13, art. 14 comma 3, art. 15
Il c.c.n.l. fissa regole imperative sulla classificazione, sul trattamento tabellare iniziale e sulle regole di progressione economica: inquadramenti o pattuizioni in contrasto sono nulli e rendono possibile il recupero delle somme indebitamente corrisposte
D.D.U.O. n. 16047/2001
Richiamato dalla ricorrente in ordine a disciplina di settore; utilizzato in motivazione come elemento normativo richiamato dalle parti
Richiamata in tema di carenza di attribuzione per atti amministrativi contrari alla materia della contrattazione collettiva
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
varie sentenze citate in motivazione (es. Sez. Un. n. 21744/2009; Cass. n. 30/2020 ecc.)
Usata per consolidare i principi secondo cui il datore di lavoro pubblico non può derogare al c.c.n.l., e per chiarire la natura e gli effetti dell'ingiunzione fiscale e dei termini ivi previsti
Massime di principio
- In materia di pubblico impiego contrattualizzato il c.c.n.l. ha carattere vincolante: l'attribuzione di inquadramenti o trattamenti retributivi in contrasto con il c.c.n.l. può essere nulla e comportare il diritto dell'amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.
- L'ingiunzione fiscale emessa dalla P.A. non è di per sé prova incontestabile del credito: nell'opposizione il giudice valuta l'esistenza, la liquidità e l'esigibilità del credito alla luce di fonti oggettive (legge, contratto collettivo, parametri predeterminati).
- Il decorso del termine di 30 giorni previsto dall'art. 3 R.D. n. 639/1910, nella versione antecedente ad alcune modifiche successive, non sempre impedisce l'opposizione di merito; può tuttavia incidere sulla richiesta di sospensione dell'esecutività del titolo.
- La buona fede o la conoscibilità dell'errore da parte del lavoratore (per es. mancata consapevolezza dell'inquadramento difforme) possono influire sull'azione di ripetizione, ma non escludono automaticamente il carattere indebito del pagamento se il titolo è inesistente o nullo rispetto al c.c.n.l.
- Gli assegni ad personam sono ammissibili solo in ipotesi tassative (ad es. tutela del trattamento acquisito nei trasferimenti o in casi di novazione/continuità contrattuale debitamente verificata); occorre accertare la continuità dei rapporti e la legittimità del titolo che li ha originati.
- In situazioni simili è necessario procedere in ordine: (a) verificare quale c.c.n.l. fosse applicabile alla data dell'assunzione; (b) controllare se l'inquadramento e la posizione economica corrispondono alle tabelle contrattuali iniziali; (c) accertare l'eventuale esistenza di atti o accordi validi che giustifichino diversi trattamenti (es. passaggi regolamentati, accordi sindacali, novazioni); (d) valutare la posizione soggettiva del lavoratore (conoscibilità dell'errore, buona fede); (e) in caso di dubbio, impugnare o far riesaminare il titolo amministrativo davanti al giudice competente.
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