Cassazione Civile, Sentenza n. 12029/2021 del 06/05/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La banca impugnava la sentenza d'appello che aveva riconosciuto solo alcuni contributi regionali previsti dall'art. 10, comma 1, lett. a) e b) della L.R. Sicilia n.27/1991. In particolare la ricorrente chiedeva il riconoscimento cumulativo delle due misure di aiuto per lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e poi stabilizzati a tempo indeterminato, sostenendo che, per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge e trasformati in rapporti indeterminati entro il 31/12/1996, si potesse ottenere alternativamente o cumulativamente l'aiuto di cui alla lett. a) e/o quello di cui alla lett. b). Inoltre contestava la valutazione della Corte d'appello circa il mancato assolvimento dell'obbligo formativo relativo al lavoratore Li Vigni, deducendo l'errore nella valutazione delle prove documentali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio, già affermato in precedente massima (Cass. n.22008/2019) e ricavabile dalla sentenza della Corte di giustizia UE 20/05/2010 (C-138/09), secondo cui le due misure previste dall'art.10, comma 1, lett. a) e b) della L.R. n.27/1991 sono incompatibili con la cumulabilità: i benefici sono alternativi e il loro riconoscimento è vincolato a criteri temporali specifici (per la misura b) l'assunzione con contratto di formazione deve essere avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge; per la misura a) rileva l'assunzione avvenuta dopo l'entrata in vigore). La Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza sulla natura di obbligazione alternativa e inammissibile, per difetto di autosufficienza, il motivo relativo alla prova del compimento della formazione per il lavoratore Li Vigni. Ha condannato la ricorrente alle spese (euro 13.000,00) e disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Legge Regionale Sicilia n.27 del 15 maggio 1991
art.10, comma 1, lett. a) e lett. b)
Le due misure previste sono distinte e non cumulabili; la spettanza dipende da criteri temporali relativi alla data di assunzione con contratto di formazione e alla data di trasformazione in rapporto a tempo indeterminato
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
artt. 107, 108, 267, 228 par. IV
Richiamati in relazione al controllo degli aiuti di Stato (artt. 107 e 108) e alla interpretazione del diritto dell'Unione (art. 267); la decisione della Commissione e la valutazione della compatibilità degli aiuti sono vincolanti e limitative rispetto alla cumulabilità dei benefici
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati a titolo di principio costituzionale e di collocazione della materia tra le competenze statali e sovranazionali, senza mutare la prevalente interpretazione comunitaria sugli aiuti di Stato
Codice Civile
artt. 1175, 1176, 1285, 1324, 1362, 1375
Articoli evocati dalla ricorrente in ordine alla natura delle obbligazioni e all'allegata alternativa dell'obbligazione, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile o irrilevante rispetto al discrimine temporale che esclude la facoltà di opzione
Sentenza Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Sez. IV, 20 maggio 2010, C-138/09
La Corte di giustizia ha chiarito che il regime di aiuti contenente le due misure della L.R. n.27/1991 è compatibile solo a condizione che le misure non siano cumulate e che l'evento generatore (assunzione o trasformazione) ricada entro il periodo temporale indicato (in sostanza con riferimento al termine del 31/12/1996 e ai limiti posti dalla decisione della Commissione)
Decisione della Commissione delle Comunità Europee
Riferimento al regime di aiuti NN 91/A/95 (dic.1995) relativo alla L.R. Sicilia n.27/1991
La Commissione ha valutato la compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune definendo limiti e stanziamenti; la Corte nazionale non può estendere la portata degli aiuti oltre i limiti valutati dalla Commissione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Precedente di legittimità che ha già escluso la cumulabilità delle due misure e confermato l'interpretazione derivante dalla giurisprudenza europea, richiamato come principio di coerenza interpretativa
Massime di principio
- I benefici previsti dall'art.10, comma 1, lett. a) e lett. b) della L.R. n.27/1991 sono alternativi e non cumulabili: non è ammessa l'opzione del datore di lavoro per ottenere entrambe le misure per lo stesso lavoratore
- La spettanza del singolo beneficio dipende in modo decisivo dalla data di assunzione con contratto di formazione e dalla data di eventuale trasformazione in contratto a tempo indeterminato; occorre verificare il rispetto delle finestre temporali fissate dalla normativa e dalle decisioni comunitarie (in particolare il criterio del termine del 31/12/1996 come discrimine per l'evento generatore)
- L'interpretazione del diritto dell'Unione resa dalla Corte di giustizia e dalle decisioni della Commissione sui regimi di aiuto vincola l'interpretazione nazionale: gli organi nazionali non possono estendere i benefici oltre i limiti autorizzati dalla Commissione
- In controversie simili l'onere di provare il diritto al contributo (incluso il corretto assolvimento degli obblighi formativi) grava sulla parte che lo invoca: documentazione generica o non specificamente evocata in sede di impugnazione può rendere la censura inammissibile
- Le eccezioni di ordine sostanziale (es. natura alternativa dell'obbligazione) devono essere specifiche e pertinenti al motivo di gravame; questioni nuove o non ben dedotte possono essere ritenute inammissibili o irrilevanti se contrastano con criteri temporali e vincoli comunitari
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