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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 12032/2021 del 06/05/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Recupero da parte dell'ARIFL di differenze retributive (sommesupplementari corrisposte per errato inquadramento nella categoria D, trattamento D4) pagate a Varinacci in occasione di tre contratti a termine; l'ARIFL deduceva la nullità della parte contrattuale relativa all'inquadramento e al trattamento economico per violazione del c.c.n.l. di comparto e chiedeva la ripetizione dell'indebito. In appello la Corte aveva ritenuto nulla la pretesa dell'Amministrazione e aveva escluso l'indebito valorizzando le pattuizioni individuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso dell'ARIFL e ha accolto i terzo e quarto motivo. Ha affermato che il c.c.n.l. del comparto (revisione classificazione 31.3.1999) è imperativo e vincola il datore di lavoro pubblico: l'attribuzione di inquadramenti o posizioni economiche in contrasto con il contratto collettivo è nulla e i relativi pagamenti costituiscono erogazioni indebitamente effettuate. Ne consegue il diritto dell'Amministrazione alla ripetizione di quanto indebitamente corrisposto. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi affermati; la Cassazione ha inoltre disposto che la Corte d'appello decida sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    Il procedimento speciale previsto dal R.D. 639/1910 può essere utilizzato dall'Amministrazione anche per entrate di diritto privato, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile e derivi da fonti e parametri oggettivi; nel giudizio di opposizione l'ingiunzione non vale come prova assoluta di quanto affermato dall'Amministrazione.

  • C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali (revisione 31.3.1999)

    "1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B..."; "2. La progressione economica all'interno della categoria..."; "al personale assunto dopo la stipulazione del presente c.c.n.l. viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B..."

    Il c.c.n.l. disciplina un sistema vincolante di classificazione e trattamento economico iniziale e di progressione interna: il datore pubblico non può attribuire inquadramenti o posizioni economiche difformi dalle previsioni contrattuali, salvo le eccezioni espressamente previste (es. profili B3 e D3). Violazioni di tali norme comportano la nullità dell'atto di attribuzione e la possibilità per l'Amministrazione di recuperare gli importi erogati indebitamente.

  • Codice civile, art. 2033

    Disciplina della ripetizione dell'indebito; il soggetto che ha ricevuto una somma senza titolo è tenuto a restituirla quando l'erogazione è indebito.

  • Codice civile, artt. 1418 e 1419 (nullità e suoi effetti)

    La nullità di una pattuizione che contrasta con norme imperative (qui norme del c.c.n.l.) comporta l'annullamento della previsione illegittima relativa all'inquadramento e al trattamento retributivo, con conseguente possibile azione di ripetizione da parte dell'Amministrazione.

  • D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 40 e 45, comma 3

    Richiamati come quadro normativo del rapporto di lavoro pubblico e delle relative competenze, a sostegno dell'idea che l'ordinamento pubblico del lavoro è vincolato alla legge e alla contrattazione collettiva.

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21‑septies

    Riferimento al difetto di attribuzione come vizio che può colpire atti amministrativi; l'attribuzione di inquadramenti in deroga al contratto collettivo può configurare difetto assoluto di attribuzione.

  • Codice civile, art. 2126

    Richiamato dalla parte resistente in relazione alla svolgimento di mansioni superiori; la Corte precisa che l'agevolazione di fatto non legittima l'acquisizione automatica di progressioni economiche previste dal contratto collettivo.

  • D.D.U.O. n. 16047 del 3/7/2001

    Norma di riferimento invocata in tema di inquadramento/posizioni economiche nel comparto; utilizzata nella ricostruzione normativa ma senza citazione testuale nella decisione.

Massime di principio

  • Nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, il datore di lavoro non può attribuire inquadramenti o posizioni economiche contrari alle norme imperative del contratto collettivo; eventuali attribuzioni difformi sono nulle e i pagamenti conseguenti possono essere recuperati dall'Amministrazione.
  • Il procedimento di ingiunzione previsto dal R.D. n. 639/1910 è utilizzabile dall'Amministrazione anche per crediti derivanti da rapporti di diritto privato, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile; tuttavia l'ingiunzione non sostituisce la verifica giudiziale del titolo.
  • La sussistenza dell'indebito deve essere valutata alla luce della normativa collettiva che regola l'inquadramento e le progressioni economiche: la mera esecuzione di prestazioni di livello superiore o la buona fede del percettore non sanano automaticamente un inquadramento illegittimo.
  • La nullità parziale dei contratti (limitata all'inquadramento/trattamento economico) può essere rilevata anche d'ufficio o eccepita dall'Amministrazione e costituisce presupposto per l'azione di ripetizione dell'indebito; non è necessario che la nullità sia stata specificamente domandata nell'atto introduttivo.
  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione la parte resistente assume formalmente la veste di attore ma non gode di una presunzione di verità rispetto al contenuto dell'ingiunzione: il giudice deve comunque verificare la certezza, liquidità ed esigibilità del credito e la conformità del titolo alle norme applicabili.

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