Cassazione Civile, Ordinanza n. 20579/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’atto di appello per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, rilevando la novità della questione posta a fondamento del secondo motivo.
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell’affittuaria di un esercizio di bar di ottenere dagli eredi del locatore/affittante l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale prevista dall’art. 34 della legge sull’equo canone. La parte attrice in primo grado aveva dedotto di aver stipulato due distinti contratti con il de cuius: un affitto d’azienda relativo al Bar Dany a0 e una locazione ad uso diverso dell’immobile in cui l’attività era esercitata. I due contratti prevedevano durate diverse e, nell’affitto d’azienda, una clausola di rinuncia all’indennità per avviamento. Dopo la disdetta di entrambi i rapporti, il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva invece accolto l’impugnazione e condannato gli eredi al pagamento dell’indennità, ritenendo distinti i contratti e irrilevante la clausola di rinuncia inserita solo nell’affitto d’azienda, oltre a riconoscere anche l’indennità del secondo comma dell’art. 34. In Cassazione gli eredi hanno proposto due motivi: con il primo hanno denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. e dedotto che in appello non era stata impugnata un’ulteriore ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata anche sulla circostanza che un’attività di bar identica era stata aperta nelle adiacenze, escludendo quindi una perdita di avviamento rilevante; con il secondo hanno contestato la spettanza dell’indennità sostenendo che nell’affitto di azienda non vi sarebbe avviamento indennizzabile in favore dell’affittuario, che la clausola contrattuale sarebbe stata mera presa d’atto della non spettanza del diritto e che la disciplina dell’affitto, quale lex specialis, prevale su quella locatizia. La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi della sentenza di primo grado; il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
Norma invocata per il diritto all’indennità per perdita di avviamento commerciale; la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione, perché definisce la causa sul rilievo processuale dell’inammissibilità dell’appello.
La censura di omessa pronuncia viene letta come deduzione, in sostanza, dell’inammissibilità dell’appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma; il mancato esame di un’eccezione può integrare violazione di legge solo se la decisione implicita sia scrutinata nei suoi profili di conformità a legge e decisività.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale di impugnazione usato per denunciare errori processuali, ma la Corte qualifica la censura in termini sostanziali di violazione di legge per mancata impugnazione di tutte le rationes decidendi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama l’onere di specifica indicazione degli atti e documenti processuali, rilevando che l’esame diretto degli atti è consentito dall’assolvimento di tale onere.
Norma sul procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità, richiamata per la fissazione del ricorso.
È evocato dalla ricorrente come base della disciplina dell’affitto d’azienda, ritenuta incompatibile con l’indennità di avviamento pretesa dalla controparte.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la disciplina dell’affitto d’azienda, quale disciplina speciale, non prevede l’indennizzabilità dell’avviamento.
Norma citata nel secondo motivo in relazione all’affitto, quale contratto disciplinato da regole proprie rispetto alla locazione.
Richiamato nel secondo motivo insieme alle altre norme sull’affitto per sostenere la specialità della disciplina applicabile.
Richiamato nel secondo motivo nel medesimo contesto di disciplina dell’affitto.
Citato nel secondo motivo, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione.
Citato nel secondo motivo, senza che la Corte entri nel merito della sua applicazione.
Massime di principio
- L’omessa impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione di primo grado determina l’inammissibilità dell’appello, anche se l’appellante contesti altre rationes o il dispositivo in sé.
- La censura di omessa pronuncia su un’eccezione può essere scrutinata come violazione di legge quando il suo mancato esame è incompatibile con la decisione adottata e l’impugnazione investe la correttezza giuridica della pronuncia implicita.
- Nel giudizio di cassazione, l’esame diretto degli atti è consentito quando la parte abbia assolto l’onere di specifica indicazione degli stessi, così da permettere il controllo sulla decisività del vizio dedotto.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio processuale che consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte può cassare la sentenza e pronunciare direttamente sulla domanda o sull’impugnazione ritenuta inammissibile.
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