Cassazione Civile, Ordinanza n. 25178/2023 del 23/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cliente)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento proposta da una società nei confronti di due avvocati, ai quali aveva affidato la gestione di un precedente giudizio d'appello, assumendo che essi non avessero comunicato tempestivamente la notificazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona e non avessero quindi consentito di proporre in tempo utile ricorso per cassazione. Nel giudizio di merito il Tribunale aveva riconosciuto la mancata comunicazione, ma aveva rigettato la domanda per difetto di nesso causale, ritenendo che le doglianze contenute nella bozza di ricorso per cassazione già predisposta non sarebbero state ammissibili. La Corte d'appello aveva confermato. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi, deducendo soprattutto: motivazione apparente della sentenza d'appello; violazione dell'art. 1223 c.c. per avere il giudice di merito valutato l'ammissibilità di un ricorso mai proposto sulla base della sola bozza prodotta, invece di compiere un giudizio prognostico astratto su quali censure avrebbero potuto essere formulate se la comunicazione fosse avvenuta tempestivamente; ulteriore censura sulla prova dei vizi e sulla responsabilità professionale; e deduzioni analoghe su tempestività della denuncia dei vizi e conoscenza della destinazione dei beni venduti, secondo la formulazione riportata nel testo. Le due avvocate/eredi dei professionisti hanno resistito con controricorsi e ricorsi incidentali condizionati, lamentando omesso esame di fatti e prove, difetti di motivazione, mancata ammissione di prove testimoniali e questioni sulla ripartizione degli incarichi difensivi. La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso principale, ritenendo errato il criterio di verifica del nesso causale adottato dal giudice di merito, perché fondato solo sulla bozza di ricorso e non su una valutazione virtuale/astratta delle impugnazioni proponibili in presenza della tempestiva comunicazione della sentenza. I restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. I ricorsi incidentali condizionati sono stati dichiarati inammissibili o rigettati. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per ulteriori accertamenti di fatto e per la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi del ricorso principale, perché il giudice di merito aveva sbagliato il parametro di valutazione del nesso causale nella responsabilità professionale degli avvocati: non doveva limitarsi a scrutinare la bozza di ricorso predisposta, ma verificare in astratto e in termini prognostici se, con tempestiva comunicazione della notifica della sentenza, la società avrebbe potuto proporre un ricorso per cassazione tempestivo e con censure astrattamente deducibili. Per effetto dell'accoglimento, i restanti motivi del ricorso principale sono stati assorbiti. I ricorsi incidentali condizionati dell'avvocata Rossi e dell'erede dell'avvocato Tesi sono stati ritenuti rispettivamente inammissibile e inammissibile/infondato, perché carenti di specificità, in parte fondati su censure non riconducibili al vizio denunciato, e comunque non idonei a scalfire la motivazione d'appello. La sentenza della Corte d'appello di Firenze è stata cassata e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto, per i ricorrenti incidentali, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c.
La ricorrente lo invoca per denunciare motivazione apparente; la Corte rileva che la sentenza di merito era effettivamente censurabile per aver omesso l'adeguato percorso argomentativo sul nesso causale.
È richiamato quale parametro del vizio processuale denunciato in cassazione per motivazione apparente o mancante.
La Corte afferma che il danno va valutato secondo un giudizio causale/prognostico astratto e non sulla sola bozza dell'atto che non fu tempestivamente proposto.
È il parametro usato per denunciare violazione di legge nella valutazione del nesso causale e della responsabilità professionale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
È richiamato per dichiarare inammissibili i motivi incidentali che non riproducono in modo sufficiente i contenuti rilevanti dell'appello incidentale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È richiamato per delimitare il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, escluso quando la censura riguarda prove o richieste istruttorie non trascritte adeguatamente.
È richiamato per escludere la deducibilità del vizio di omesso esame quando la sentenza di appello conferma in fatto quella di primo grado.
È evocato dai ricorrenti incidentali, ma la Corte reputa la censura inidonea perché non specificamente e correttamente formulata.
È menzionato nel terzo motivo incidentale, ma la Corte lo considera inammissibilmente dedotto in modo generico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto, quanto ai ricorrenti incidentali, dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità professionale dell'avvocato per omessa o tardiva comunicazione della notificazione della sentenza, il nesso causale va accertato in termini prognostici e virtuali, verificando se, senza l'inadempimento, la parte avrebbe potuto proporre tempestivamente un'impugnazione astrattamente ammissibile; non è corretto limitarsi alla sola bozza dell'atto non notificato tempestivamente.
- Il giudice di merito che escluda il danno da perdita dell'impugnazione deve motivare in modo specifico e intellegibile sul percorso logico seguito, perché una motivazione meramente apparente o apodittica integra vizio denunciabile in cassazione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare il mancato esame di richieste istruttorie o di singoli elementi probatori se il ricorso non riproduce specificamente i contenuti rilevanti degli atti richiamati e se la doglianza si risolve in una diversa lettura del materiale istruttorio.
- La motivazione per relationem è legittima se il giudice che richiama la decisione di primo grado dimostra di avere autonomamente vagliato gli atti e non si limita a un'adesione acritica; in tal caso non sussiste per ciò solo un vizio di motivazione.
- La censura sul mancato uso del ragionamento presuntivo è ammissibile solo se evidenzia la radicale illogicità o contraddittorietà della motivazione decisoria; non basta contrapporre una diversa inferenza probatoria o lamentare la mancata considerazione di un singolo indizio.
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