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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08248/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un conflitto tra due fratelli circa l'uso di un pozzo insistente sul fondo di uno di essi. Il proprietario del fondo ha chiesto che fosse dichiarato abusivo il passaggio di tubi interrati attraverso i quali l'altra sorella attingeva acqua dal pozzo e che la stessa fosse condannata alla rimozione dei tubi. La controparte ha reagito chiedendo il riconoscimento di una servitù di attingimento acqua in favore del proprio fondo. Il tribunale aveva rigettato la domanda negatoria e accolto la riconvenzionale confessoria; la corte d'appello ha invece riformato la decisione, dichiarando libero il fondo da servitù. La sorella soccombente ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, in particolare dell'atto di divisione ereditaria del 10/12/2001 e di deposizioni testimoniali; (2) violazione dell'art. 115 c.p.c. e omessa motivazione, sostenendo che la CTU avrebbe dimostrato che la tubazione era preesistente alla divisione e serviva a ripristinare un vecchio tratto di condotta; (3) omesso esame della relazione del consulente tecnico d'ufficio, delle osservazioni del consulente di parte e di un'istanza amministrativa del fratello; (4) omesso esame della prova orale e dell'attendibilità dei testimoni; (5) violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per asserito errato riparto e assolvimento dell'onere della prova; (6) violazione degli artt. 1061 e 1062 c.c., lamentando il mancato riconoscimento di una servitù per destinazione del padre di famiglia. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere un nuovo apprezzamento del merito, non consentito in sede di legittimità; ha ribadito che la censura ex art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, non quando abbia semplicemente valutato le prove in modo non condiviso dalla parte; ha escluso un vizio motivazionale, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione comprensibile e non apparente; ha inoltre osservato che, in presenza di divisione ereditaria tra eredi di un bene prima comune, non può costituirsi servitù per destinazione del padre di famiglia riferendosi al momento della successione, ma occorre che le opere visibili e permanenti siano lasciate dall'unico proprietario al momento della divisione, circostanza non dimostrata nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e alle somme aggiuntive ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato, in sostanza, la decisione di merito che aveva escluso l'esistenza di una servitù di attingimento acqua e aveva dichiarato libero il fondo del resistente da servitù. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, di un'ulteriore somma a favore del controricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., nonché all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione camerale e per il filtro di inammissibilità conforme alla proposta del consigliere delegato.

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non quando si contesti la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per ribadire che la valutazione delle prove proposte dalle parti rientra nel merito e non è sindacabile come violazione dell'art. 115 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali estreme.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione si ha solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non se si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.

  • art. 1061 c.c.

    richiamato quale norma sulla servitù per destinazione del padre di famiglia, ma la Corte ha ritenuto che la fattispecie non fosse configurabile nel caso di divisione ereditaria.

  • art. 1062 c.c.

    la servitù per destinazione del padre di famiglia non può sorgere quando la cessazione dell'unicità proprietaria avvenga solo con la divisione ereditaria successiva alla successione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1062 cod. civ.

    la Corte esclude che, in caso di comunione ereditaria poi sciolta con divisione, l'assoggettamento di fatto tra le porzioni basti a costituire servitù per destinazione del padre di famiglia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei poteri consentiti; non è invece denunciabile per contestare il peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio motivazionale è denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia radicale della motivazione, ossia mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice ripartisca erroneamente l'onere della prova tra le parti; se invece la censura riguarda l'apprezzamento del materiale probatorio, il vizio è di merito e non di violazione di legge.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia non può essere riconosciuta quando l'assetto di fatto tra i fondi derivi da una divisione ereditaria successiva alla comunione, salvo che risulti con sicurezza che le opere visibili e permanenti siano state lasciate dall'unico proprietario al momento della divisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPossessoServitù
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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