Cassazione Civile, Ordinanza n. 28153/2023 del 06/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito per il pagamento di forniture di energia elettrica asseritamente dovute da un Comune per varie utenze. Il Comune propose opposizione deducendo, da un lato, che una parte del credito era già stata pagata prima dell’emissione del decreto; dall’altro, che parte della somma richiesta riguardava un’utenza che, secondo l’opponente, non era attiva e quindi non aveva generato consumi. Il Tribunale accolse solo in parte l’opposizione, riconoscendo un pagamento intervenuto nel frattempo e ritenendo non provato il consumo relativo all’utenza contestata, con revoca del decreto ingiuntivo per l’importo originario e condanna del Comune al pagamento di una somma residua. La società creditrice propose appello e la Corte d’appello riformò parzialmente la decisione, condannando il Comune a un ulteriore importo per consumi di energia. Il Comune ricorse per cassazione con due motivi: con il primo lamentò l’omesso esame di fatti decisivi e controversi, sostenendo che la Corte territoriale non avesse valutato numerosi elementi indiziari (confronto con altre fatture di importo inferiore, ricalcolo dei conteggi con note di credito) idonei, a suo dire, a dimostrare il mancato funzionamento dei sistemi di misurazione o comunque l’inesistenza dei consumi; inoltre contestò che la creditrice avesse assolto l’onere della prova con la sola produzione di fatture e di una comunicazione, senza curve di carico. Con il secondo motivo denunciò la violazione del principio di soccombenza sulle spese, subordinandolo all’eventuale accoglimento del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse formulato in modo non conforme al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché il Comune non indicava un preciso fatto storico decisivo omesso dalla Corte d’appello, ma svolgeva in sostanza una critica alla valutazione delle prove e al convincimento del giudice di merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva comunque esaminato la vicenda storica rilevante, ricostruendo il contratto di fornitura, l’assenza di disdetta, i consumi fatturati e la documentazione acquisita, e aveva attribuito alla società creditrice il solo onere di provare l’effettività e l’entità dei consumi a fronte della contestazione del Comune di un consumo pari a zero. Il secondo motivo è stato qualificato come un mero motivo conseguenziale, dipendente dall’eventuale accoglimento del primo, e quindi privo di autonoma consistenza. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo
Il vizio è configurabile solo quando sia stato omesso l’esame di un preciso fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta censurare questioni, argomentazioni o la valutazione del materiale istruttorio.
La disciplina sul vizio di motivazione richiamata dalla Corte è quella risultante dalle modifiche introdotte da questo decreto-legge, applicabile ratione temporis.
l. n. 143 del 2012
La Corte richiama la legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012 quale fonte della formulazione applicabile dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La regolazione delle spese segue la soccombenza; il motivo sulle spese è però privo di autonoma consistenza se dipende integralmente dall’accoglimento del primo motivo.
L’eventuale caducazione della statuizione sulle spese sarebbe una conseguenza automatica dell’accoglimento del motivo principale, sicché non occorre un autonomo motivo di ricorso sul punto.
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la mera valutazione delle prove o il convincimento del giudice di merito, ma solo l’omesso esame di un fatto storico specifico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti.
- L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra di per sé il vizio motivazionale se il fatto storico rilevante è stato comunque preso in considerazione dal giudice.
- Quando il debitore contesta integralmente l’esistenza o l’entità di consumi fatturati, il creditore può assolvere l’onere probatorio dimostrando l’effettiva esistenza del rapporto di fornitura e la misura dei consumi addebitati, mentre la censura di merito non può essere veicolata come vizio ex art. 360, n. 5.
- Un motivo di ricorso che si limiti a chiedere la caducazione della statuizione sulle spese per effetto dell’eventuale accoglimento di un altro motivo non ha autonoma consistenza e può essere dichiarato inammissibile come mero motivo conseguenziale.
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