Cassazione Civile, Ordinanza n. 04988/2026 del 05/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre verbali elevati dalla Polizia Municipale per circolazione di un'autovettura all'interno di una zona a traffico limitato senza autorizzazione. La destinataria dei verbali ha proposto opposizione ex art. 204-bis C.d.s. ottenendo dal Giudice di pace l'annullamento di due verbali e il rigetto di uno; in appello ha chiesto l'annullamento anche del terzo verbale e, soprattutto, la riforma della statuizione sulle spese, che erano state compensate. Il Tribunale ha accolto solo parzialmente l'appello e ha mantenuto, anzi confermato, la compensazione delle spese del primo grado e disposto la compensazione anche per il grado di appello, valorizzando il fatto che il segnale luminoso 'varco attivo' era stato usato dai Comuni in conformità a precedenti indicazioni ministeriali e con impianti omologati, prima che una successiva circolare chiarisse la non idoneità di quella dicitura ad avvertire del divieto. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere il giudice di merito compensato le spese nonostante la soccombenza e senza adeguata motivazione, in assenza dei presupposti tassativi per la deroga alla regola della soccombenza; (2) violazione delle stesse norme e omessa/insufficiente/contraddittoria motivazione sulla compensazione delle spese del secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati, esaminandoli congiuntamente, i due motivi relativi alla compensazione delle spese, osservando che la motivazione del Tribunale non era illogica né meramente soggettiva, poiché fondata sul richiamo a provvedimenti dell'autorità che avevano legittimato l'uso del segnale luminoso contestato. La Corte ha richiamato il principio per cui la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. è consentita entro i limiti delle gravi ed eccezionali ragioni specificamente motivate, ma il controllo di legittimità non può spingersi a rivalutare la gravità o eccezionalità della ragione addotta, salvo che essa sia incoerente con le risultanze di causa o con giurisprudenza consolidata. Non essendosi costituito il Comune intimato, non è stata pronunciata condanna alle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Indicato come base del ricorso introduttivo di opposizione avverso i verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada.
Norma violata nei verbali, relativa alla circolazione all'interno della zona a traffico limitato in assenza di autorizzazione.
Richiamato come regola generale della soccombenza nella liquidazione delle spese di lite.
Richiamato come norma eccezionale che consente la compensazione delle spese solo in presenza di specifiche ragioni idonee e motivate.
Richiamato quale parametro della motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa rispetto alla mancata rifusione delle spese alla parte vittoriosa.
art. 111 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione e al giusto processo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Indicata come norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto in ricorso.
Indicata come base del secondo motivo, cumulando violazione di legge e vizi motivazionali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo del contributo unificato.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Citato nel corpo argomentativo della decisione, quale modello di rapporto tra regola di soccombenza e compensazione delle spese.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite costituisce deroga alla regola della soccombenza e, quando è fondata su gravi ed eccezionali ragioni, richiede una motivazione logica, coerente e non apparente.
- Il sindacato di legittimità sulla compensazione delle spese non può trasformarsi in una rivalutazione della gravità o eccezionalità delle ragioni addotte dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia illogica, erronea rispetto alle risultanze di causa o in contrasto con un orientamento consolidato.
- In tema di spese processuali, la presenza di un contesto normativo o amministrativo che abbia reso non arbitraria la condotta della parte soccombente può integrare una ragione idonea a giustificare la compensazione, se adeguatamente illustrata dal giudice di merito.
- La censura relativa alla mancata rifusione delle spese alla parte vittoriosa non è accoglibile quando la decisione impugnata esponga una ratio non manifestamente illogica e riconducibile a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito entro i limiti dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
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