Cassazione Civile, Ordinanza n. 14267/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Due creditori, muniti di un titolo giudiziale di condanna al risarcimento dei danni nei confronti di più debitori solidali, intimavano precetto per una somma residua nei confronti di uno dei condebitori. Quest'ultimo proponeva opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c., sostenendo che una transazione intervenuta tra i creditori e alcuni condebitori solidali, con pagamento a saldo e stralcio, avesse inciso sul debito complessivo e sulla solidarietà, e che inoltre la propria quota fosse già estinta per effetto di un pagamento eseguito dalla compagnia assicuratrice. In via subordinata proponeva regresso contro gli altri condebitori. Il Tribunale respingeva l'opposizione, mentre la Corte d'appello riduceva l'efficacia del precetto a un importo inferiore, ritenendo che la transazione fosse parziale/pro quota e che il pagamento pattuito avesse comunque determinato una riduzione del debito residuo. I creditori ricorrevano per cassazione con cinque motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione del giudicato; errata interpretazione della scrittura transattiva; violazione delle norme sulla solidarietà passiva; violazione delle norme sulla transazione con uno dei condebitori solidali. Il resistente proponeva ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla propria domanda di restituzione verso i coobbligati. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi principali e inammissibile il ricorso incidentale per difetto di prova del perfezionamento della notifica ai coobbligati non costituiti in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dei creditori e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del debitore opponente. Ha confermato, quindi, la decisione della Corte d'appello che aveva ridotto l'efficacia del precetto e condannato i creditori alla restituzione dell'eccedenza rispetto all'importo ritenuto dovuto. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente l'opposizione all'esecuzione per contestare il diritto di procedere forzosamente; l'accoglimento dell'opposizione comporta fisiologicamente l'accertamento dell'inesistenza totale o parziale del diritto a procedere.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se manca l'esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione o se non è intellegibile l'iter logico seguito; nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta ampia e non apparente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato richiamato come parametro del motivo di nullità per motivazione apparente e per omessa pronuncia.
Il richiamo al giudicato è stato ritenuto inconferente, perché la riduzione del credito per effetto dell'opposizione all'esecuzione non integra violazione del giudicato del titolo esecutivo, ma attuazione del controllo sull'attuale diritto a procedere.
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1371 c.c.
Le censure sull'interpretazione del contratto sono state dichiarate inammissibili perché non denunciavano uno specifico canone ermeneutico violato e miravano solo a una diversa lettura del contenuto negoziale.
Richiamate dai ricorrenti per affermare la disciplina della solidarietà passiva; la Corte ha osservato che la doglianza era astratta e non pertinente alla concreta transazione parziale accertata dal giudice di merito.
Richiamate dai ricorrenti a sostegno della pretesa rinuncia alla solidarietà; la Corte ha dichiarato inammissibile la censura perché non confrontata con l'accertamento di merito sulla natura parziale della transazione.
La norma si applica solo alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito; se la transazione è limitata alla quota del debitore che la stipula, gli effetti sui condebitori solidali seguono le regole indicate dalla giurisprudenza di legittimità.
Invocato nel ricorso incidentale per omessa pronuncia; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di prova della corretta notificazione del controricorso ai coobbligati contro i quali era diretta la domanda restitutoria.
art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.
La doglianza che si oppone frontalmente a un orientamento consolidato della Corte, senza apportare argomenti critici specifici, non supera il filtro di ammissibilità.
Richiamato nel contesto procedurale della decisione in camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dei ricorrenti principali e incidentale.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1-bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel collegamento al meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Evocato in tema di obbligazioni solidali passiva, ma senza che la censura superasse il vaglio di specificità e pertinenza.
Evocato in tema di obbligazioni solidali passiva, ma senza che la censura superasse il vaglio di specificità e pertinenza.
Evocato in tema di obbligazioni solidali passiva, ma senza che la censura superasse il vaglio di specificità e pertinenza.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza non consente di comprendere la ratio decidendi e l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che il percorso argomentativo richiami precedenti giurisprudenziali o sia conciso, se rimane intellegibile e coerente.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'interpretazione di un contratto è ammissibile solo se indica in modo specifico il canone ermeneutico violato e mostra la decisività dell'errore; non è consentito limitarsi a proporre una lettura alternativa degli stessi elementi di fatto.
- L'opposizione all'esecuzione può condurre all'accertamento dell'inesistenza totale o parziale del diritto a procedere, con effetti fisiologici sulla misura del precetto o del credito azionato, senza che ciò integri violazione del giudicato del titolo esecutivo.
- In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, primo comma, c.c. opera solo quando la transazione abbia ad oggetto l'intero debito; se l'accordo riguarda soltanto la quota del condebitore stipulante, il suo effetto sui coobbligati va determinato in base al contenuto concreto della pattuizione e all'ammontare effettivamente pagato.
- Le censure che si limitano a contrapporre affermazioni astratte o orientamenti giurisprudenziali non confrontati con la concreta motivazione di merito sono inammissibili, soprattutto quando il giudice di merito abbia già applicato il principio di diritto consolidato al caso specifico.
- La domanda o eccezione in cassazione che presupponga la partecipazione di terzi o l'efficacia della notificazione nei loro confronti richiede prova del perfezionamento della notifica; in mancanza, la censura processuale è inammissibile.
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