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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05402/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; ha accolto il ricorso principale limitatamente alla censura sulle spese; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da una locazione di immobile destinato a studio professionale, condotta da due avvocati che avevano pattuito nei rapporti interni la ripartizione al 50% di canoni e oneri accessori. Uno dei co-conduttori comunicava il recesso dal contratto, con rilascio dell'immobile, e l'altro agiva per ottenere la restituzione della quota di canoni versati dopo il recesso, sostenendo l'illegittimità del recesso stesso. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per far valere un controcredito per spese di avviamento dello studio o per mancati introiti da subaffitto di stanze ad altri legali. In primo grado la domanda principale veniva accolta solo parzialmente, ritenendosi legittimo il recesso; la riconvenzionale era dichiarata inammissibile. In appello la riconvenzionale veniva ritenuta ammissibile ma rigettata nel merito per difetto di prova, mentre veniva confermata la debenza dei canoni solo fino al rilascio. Nel giudizio di rinvio il giudice d'appello accolse l'appello dell'attore e respinse le difese del convenuto sul controcredito, ritenendo precluse le nuove questioni e affermando il giudicato sulla riconvenzionale; tuttavia compensò integralmente le spese per l'asserita oggettiva controvertibilità della lite. Il ricorso principale censurava proprio la compensazione delle spese, deducendo violazione delle norme sulle spese processuali e motivazione apparente. Il ricorso incidentale lamentava, da un lato, l'omesso esame del fatto che l'altro co-conduttore avrebbe continuato a percepire compensi dai legali subconduttori dopo il rilascio e, dall'altro, la violazione degli artt. 1298 e 1299 c.c. per non avere considerato i controcrediti da sublocazione. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti, per la formazione del giudicato sulla riconvenzionale e per la preclusione del giudizio di rinvio, mentre ha accolto il ricorso principale perché la compensazione delle spese era sorretta da motivazione solo apparente, priva di specifiche ragioni concrete e non idonea a giustificare la deroga al principio di soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso incidentale autonomo deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa; il mero rinvio al ricorso principale non basta se impedisce la piena comprensione della controversia.

  • art. 370 c.p.c.

    L'autosufficienza del controricorso può essere soddisfatta con il richiamo ai fatti esposti nella sentenza impugnata o nel ricorso, ma ciò non vale quando l'atto contenga anche un ricorso incidentale autonomo.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorso incidentale ha autonomia rispetto al ricorso principale e deve rispettare i requisiti formali propri del ricorso per cassazione.

  • art. 1298 c.c.

    Nei rapporti interni tra debitori solidali l'obbligazione si divide in parti uguali, salvo che risulti una diversa misura della ripartizione.

  • art. 1299 c.c.

    Il condebitore che ha pagato può agire in regresso per la quota di spettanza degli altri, secondo la ripartizione interna dell'obbligazione solidale.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio di soccombenza regola la liquidazione delle spese, salvo deroga legittimamente motivata.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese per gravi ed eccezionali ragioni richiede una motivazione concreta; l'astratta formula dell'oggettiva controvertibilità non basta se non ancorata alla fattispecie.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato quale parametro del sindacato sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sulla corretta regolazione delle spese.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato nel motivo relativo alle spese, in connessione alla valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 58 L. 69/2009

    La disciplina sulle spese applicabile ratione temporis è quella risultante dalla riforma del 2009.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso incidentale sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso incidentale per cassazione, quando esso ha autonomia rispetto al ricorso principale, è indispensabile l'esposizione sommaria dei fatti della causa: un mero rinvio agli atti o al ricorso principale rende il motivo inammissibile se non consente la chiara ricostruzione della controversia.
  • Le questioni già coperte da giudicato non possono essere riproposte nel giudizio di rinvio; la preclusione opera anche rispetto a deduzioni difensive che mirino sostanzialmente a rimettere in discussione capi ormai definitivi.
  • Il giudizio di rinvio ha natura chiusa: non possono essere introdotte questioni nuove né prove dirette a fondare allegazioni non più esaminabili perché estranee al devolutum residuo.
  • La compensazione delle spese processuali per gravi ed eccezionali ragioni richiede una motivazione concreta e specifica; formule generiche come l'"oggettiva controvertibilità" o la "particolarità della fattispecie" sono insufficienti se non spiegano in modo percepibile le ragioni della deroga al principio di soccombenza.
  • Nei rapporti interni tra co-conduttori di un immobile utilizzato con una funzione comune, l'obbligazione verso il locatore può considerarsi solidale verso l'esterno ma, salvo diverso accordo, si ripartisce in pari misura tra i coobbligati nei rapporti interni.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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