Sentenza del 28/06/2017 n. 16071 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha denunciato la nullità dell'intero procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti senza la partecipazione necessaria della società di persone e di tutti i suoi soci, che sono litisconsorti necessari nelle controversie riguardanti l'accertamento unitario del reddito societario e la sua imputazione pro quota ai soci.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e rilevabile d'ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio. Ha dichiarato la nullità dell'intero processo, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per una nuova decisione con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.
Nelle controversie tributarie inscindibili, tutti i soggetti necessariamente coinvolti devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5
I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.
L'accertamento del reddito di una società di persone è unitariamente collegato alla posizione fiscale dei soci; pertanto, la contestazione dell'accertamento coinvolge normalmente società e tutti i soci.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4
Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle norme processuali.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29
È richiamato quale disposizione che consente, in presenza di più controversie connesse, la riunione dei procedimenti, alternativa all'integrazione del contraddittorio quando ne ricorrano i presupposti.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sul reddito dei soci, la controversia è normalmente inscindibile e devono partecipare al processo la società e tutti i soci.
- La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del giudizio e può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, indipendentemente dal fatto che la questione sia stata sollevata tempestivamente.
- In caso di processo celebrato senza tutti i soggetti necessari, la decisione di merito non viene semplicemente confermata o modificata: il giudizio viene annullato e deve essere rinnovato davanti al giudice competente, con corretta integrazione del contraddittorio.
- La regola riguarda principalmente gli elementi comuni dell'accertamento societario; possono restare separatamente trattabili soltanto questioni personali riferibili esclusivamente alla posizione di un singolo socio.
- L'accoglimento per un vizio processuale non implica necessariamente la vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: in questo caso la causa è stata riaperta e dovrà essere nuovamente decisa.
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