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Sentenza

Sentenza del 28/06/2017 n. 16071 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha denunciato la nullità dell'intero procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546 del 1992, poiché i giudizi di primo e secondo grado si erano svolti senza la partecipazione necessaria della società di persone e di tutti i suoi soci, che sono litisconsorti necessari nelle controversie riguardanti l'accertamento unitario del reddito societario e la sua imputazione pro quota ai soci.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato e rilevabile d'ufficio il difetto di integrazione del contraddittorio. Ha dichiarato la nullità dell'intero processo, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania e rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Napoli per una nuova decisione con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. Le spese dell'intero processo sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14

    Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.

    Nelle controversie tributarie inscindibili, tutti i soggetti necessariamente coinvolti devono partecipare allo stesso processo. La mancata partecipazione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L'accertamento del reddito di una società di persone è unitariamente collegato alla posizione fiscale dei soci; pertanto, la contestazione dell'accertamento coinvolge normalmente società e tutti i soci.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 4

    Consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza o del procedimento per violazione delle norme processuali.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 29

    È richiamato quale disposizione che consente, in presenza di più controversie connesse, la riunione dei procedimenti, alternativa all'integrazione del contraddittorio quando ne ricorrano i presupposti.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento fiscale riguarda una società di persone e incide automaticamente sul reddito dei soci, la controversia è normalmente inscindibile e devono partecipare al processo la società e tutti i soci.
  • La mancata partecipazione di uno o più litisconsorti necessari comporta la nullità assoluta del giudizio e può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione, indipendentemente dal fatto che la questione sia stata sollevata tempestivamente.
  • In caso di processo celebrato senza tutti i soggetti necessari, la decisione di merito non viene semplicemente confermata o modificata: il giudizio viene annullato e deve essere rinnovato davanti al giudice competente, con corretta integrazione del contraddittorio.
  • La regola riguarda principalmente gli elementi comuni dell'accertamento societario; possono restare separatamente trattabili soltanto questioni personali riferibili esclusivamente alla posizione di un singolo socio.
  • L'accoglimento per un vizio processuale non implica necessariamente la vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: in questo caso la causa è stata riaperta e dovrà essere nuovamente decisa.

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