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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02021/2023 del 23/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (sanzionato)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione pecuniaria per violazioni del codice della strada. La persona sanzionata aveva prima proposto ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento; all'esito del procedimento era stata emessa ordinanza ingiunzione. L'opposizione giudiziale contro tale ordinanza era stata dichiarata inammissibile dai giudici di merito sul presupposto che, avendo scelto il rimedio amministrativo, il sanzionato potesse far valere in sede giurisdizionale solo i vizi propri dell'ordinanza e non anche le censure relative all'accertamento presupposto. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 7, comma 3, d.lgs. 150/2011, 203, 204, 204-bis e 205 cod. strada, 339 c.p.c. e L. 689/1981, sostenendo che il ricorso al Prefetto è alternativo solo all'opposizione al verbale davanti al giudice di pace, ma non preclude l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, nella quale possono essere riproposte anche le doglianze già formulate in sede amministrativa.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il ricorso amministrativo ex art. 203 cod. strada è alternativo all'opposizione giurisdizionale al verbale di accertamento ex art. 204-bis cod. strada, ma non preclude l'opposizione contro la successiva ordinanza ingiunzione ex art. 205 cod. strada. In tale opposizione il sanzionato può dedurre anche vizi dell'accertamento presupposto e riproporre le censure già svolte davanti al Prefetto, trattandosi di un giudizio sul rapporto con effetto devolutivo pieno. Ne è conseguito l'accoglimento dell'unico motivo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Matera, in persona di altro magistrato, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. 150/2011

    disciplina l'opposizione al verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada; il ricorso al giudice è inammissibile se è stato previamente proposto ricorso al Prefetto, perché i rimedi sono alternativi rispetto al verbale.

  • art. 203 cod. strada

    consente il ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento; tale ricorso è facoltativo e alternativo all'opposizione al verbale, ma non rende definitiva la sanzione.

  • art. 204 cod. strada

    regola il procedimento prefettizio che culmina nell'ordinanza ingiunzione.

  • art. 204-bis cod. strada

    prevede l'opposizione giurisdizionale al verbale di accertamento davanti al giudice di pace; è il rimedio alternativo al ricorso al Prefetto.

  • art. 205 cod. strada

    consente l'opposizione all'ordinanza ingiunzione prefettizia; in tale giudizio possono essere fatte valere anche doglianze relative all'accertamento presupposto.

  • art. 6 d.lgs. 150/2011

    è indicato come disciplina attuale dell'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione della causa sulla base della proposta del consigliere relatore.

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio secondo il rito camerale.

  • art. 339 c.p.c.

    menzionato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma applicazione nella decisione.

  • L. 689/1981

    richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina sanzionatoria amministrativa.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo al Prefetto avverso il verbale di accertamento delle violazioni stradali è alternativo all'opposizione giurisdizionale al verbale, ma non impedisce al sanzionato di opporsi successivamente all'ordinanza ingiunzione emessa all'esito del procedimento amministrativo.
  • L'opposizione contro l'ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni stradali introduce un giudizio sul rapporto con effetto devolutivo pieno, nel quale possono essere riproposte anche questioni inerenti al corretto esercizio del potere sanzionatorio e ai vizi dell'accertamento presupposto.
  • La proposizione del ricorso al Prefetto non determina, di per sé, la definitività o incontestabilità della sanzione e non comporta decadenza dalla possibilità di far valere in sede giurisdizionale le censure già formulate in sede amministrativa, se rivolte contro l'ordinanza ingiunzione.
  • Quando il giudice di merito confonde l'alternatività tra ricorso amministrativo e opposizione al verbale con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione, la decisione è censurabile per falsa applicazione della disciplina speciale sulle sanzioni amministrative stradali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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