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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03428/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, con riferimento a determinati atti dispositivi, la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. pronunciata dal Tribunale. In fatto, il giudizio riguardava l'inefficacia nei confronti di un creditore, limitatamente a beni intestati a una delle odierne ricorrenti, di un atto di incremento del fondo patrimoniale del 7 novembre 2018 e di una donazione in favore della figlia, nonché l'inefficacia di tali atti, quanto alle quote del marito, nei confronti della curatela del fallimento del coniuge; il procedimento era poi stato definito in parte per cessazione della materia del contendere nei rapporti con il fallimento. Con il primo motivo le ricorrenti deducevano violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 18 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale, nonché sulle eccezioni di litispendenza e continenza tra altri giudizi collegati; sostenevano che la Corte d'appello avesse applicato in modo inconferente il criterio del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. e avesse travisato il motivo di gravame. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio di motivazione, contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria: a loro dire mancava l'eventus damni perché gli atti sul fondo patrimoniale non avrebbero comportato trasferimento di proprietà o possesso, e mancava la scientia damni, sia per la cronologia tra prestazione della fideiussione e insorgenza del credito, sia perché il debito era riferito ad attività del coniuge e non poteva presumersi conosciuto dalla moglie casalinga; negavano inoltre che i beni vincolati avessero rilevante valore e che il debito fosse estraneo ai bisogni della famiglia. La resistente eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo che la sentenza d'appello era stata notificata via PEC il 2 ottobre 2020, con conseguente decorso del termine breve di sessanta giorni, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato il 20 marzo 2021.

La decisione

La Corte ha accolto l'eccezione preliminare della resistente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizione. Ha ritenuto provata la notificazione della sentenza d'appello a mezzo PEC in data 2 ottobre 2020, sicché il termine breve per proporre ricorso per cassazione, pari a sessanta giorni, era scaduto il 1 dicembre 2020; poiché il ricorso era stato notificato solo il 20 marzo 2021, esso era irrimediabilmente tardivo. La Corte ha quindi condannato le ricorrenti, in solido, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    è richiamato dalle ricorrenti come norma che disciplina l'azione revocatoria ordinaria e i relativi presupposti (eventus damni e scientia damni), ma la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 18 c.p.c.

    invocato dalle ricorrenti a sostegno dell'eccezione di incompetenza territoriale

  • art. 20 c.p.c.

    richiamato nel ricorso come criterio di competenza territoriale, contestato dalle ricorrenti

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato dalle ricorrenti a sostegno della censura di mancata pronuncia su questioni processuali

  • art. 352, 2° comma, c.p.c.

    utilizzato dalla Corte per individuare il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata

  • art. 380-bis 1 c.p.c.

    indicato come base della trattazione in camera di consiglio

  • art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17 l. n. 228 del 2012

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • La notificazione della sentenza impugnata a mezzo PEC fa decorrere il termine breve per il ricorso per cassazione; se il ricorso è notificato oltre tale termine, esso è inammissibile per tardività.
  • Quando risulta documentalmente la notificazione della sentenza con relata e ricevute PEC, la parte ricorrente non può utilmente sostenere la tempestività del ricorso assumendo la mancata notificazione.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso, la Corte provvede alla condanna alle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente soccombente nonché, se ne ricorrono i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
  • Le censure di merito relative ai presupposti dell'azione revocatoria e alle questioni di competenza restano prive di scrutinio quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per una ragione preliminare assorbente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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