Sentenza del 09/11/2016 n. 22741 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La CEDA S.p.A. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sostenendo la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58. Secondo la ricorrente, la CTR aveva fondato la decisione su dati dell'Anagrafe Tributaria prodotti dall'Agenzia delle Entrate soltanto nel giudizio di appello, quando la contribuente era rimasta contumace. La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa per il mancato riconoscimento di un'eccedenza d'imposta dichiarata come proveniente dall'esercizio precedente. La CTR aveva ritenuto che l'eccedenza indicata fosse errata e superiore a quella effettivamente spettante, sulla base dei dati dell'Anagrafe Tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della CEDA S.p.A. Ha stabilito che, nel processo tributario, l'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 consente la produzione di nuovi documenti in appello, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, in deroga alla disciplina ordinaria dell'art. 345 c.p.c. Tuttavia, la produzione deve avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, secondo il termine previsto dall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, considerato perentorio. Poiché i dati dell'Anagrafe Tributaria erano stati depositati il 7 maggio 2009 e l'udienza si era tenuta il 3 dicembre 2009, la produzione era tempestiva e poteva essere utilizzata dalla CTR. La CEDA S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 4.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
La norma consente il controllo formale e automatizzato dei dati dichiarati, compresa la verifica delle eccedenze d'imposta riportate, quando l'errore emerge dal confronto con i dati disponibili all'Amministrazione finanziaria.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Ha espressamente previsto e consentito la produzione di nuovi documenti in appello.
Nel processo tributario le parti possono produrre nuovi documenti anche in appello, inclusi documenti già esistenti durante il primo grado, purché rispettino i termini processuali applicabili.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2
In caso di conflitto tra le norme del processo civile e quelle speciali del processo tributario, prevalgono queste ultime. Pertanto, nel caso esaminato, non si applica la preclusione documentale prevista dall'art. 345, comma 3, c.p.c.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61
Il richiamo alle norme sul giudizio di primo grado rende applicabile anche al giudizio di appello il termine previsto per il deposito dei documenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1
I documenti devono essere depositati fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, termine ritenuto perentorio dalla Corte perché funzionale al diritto di difesa e al contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 1
La produzione documentale deve rispettare le formalità previste per il deposito degli atti nel processo tributario.
La limitazione ordinaria alla produzione di nuovi documenti in appello non si applica, in questa materia, per effetto della disciplina speciale del processo tributario.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stata invocata dalla ricorrente per denunciare la violazione o falsa applicazione della legge processuale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- Nel processo tributario è normalmente possibile produrre nuovi documenti in appello, anche se già esistenti durante il primo grado, perché prevale la disciplina speciale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- La produzione documentale deve comunque avvenire entro venti giorni liberi prima dell'udienza, termine considerato perentorio. Il rispetto di tale termine consente al giudice di utilizzare legittimamente i documenti.
- La contumacia della parte in appello non impedisce, di per sé, alla controparte di depositare documenti né al giudice di valutarli, purché siano stati prodotti tempestivamente e nel rispetto delle formalità processuali.
- I dati dell'Anagrafe Tributaria possono costituire elemento probatorio per verificare la correttezza delle eccedenze d'imposta dichiarate e per accertare errori di calcolo o di riporto.
- Chi contesta l'utilizzo di documenti prodotti in appello deve dimostrare non soltanto che siano nuovi, ma soprattutto che siano stati depositati oltre il termine perentorio o senza il rispetto del contraddittorio.
- La verifica automatizzata dell'Amministrazione può legittimamente correggere un'eccedenza d'imposta dichiarata quando l'errore risulta dai dati disponibili e dal confronto con le dichiarazioni o risultanze degli esercizi precedenti.
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