Cassazione Civile, Ordinanza n. 38108/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società di persone e i suoi soci hanno impugnato avvisi di accertamento con cui erano stati rettificati i redditi dichiarati della società e i redditi di partecipazione imputati ai soci per l’anno d’imposta 2003. Dopo un parziale accoglimento in primo grado e il rigetto in appello, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel corso del giudizio hanno depositato istanze e documentazione relative alla definizione agevolata delle liti fiscali. In particolare, uno dei soci aveva ottenuto la comunicazione di regolarità della definizione con pagamento integrale; per gli altri ricorrenti risultava la presentazione della domanda di condono/definizione, ma non la comunicazione di adesione dell’Ufficio. La questione decisiva è dunque diventata se il sopravvenuto intento di definire la lite e la documentazione prodotta incidessero sull’ammissibilità o sull’estinzione del ricorso in cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti della socia per la quale era stata documentata la regolare definizione agevolata della lite fiscale e il pagamento integrale dovuto. Per gli altri ricorrenti ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione, valorizzando la circostanza che essi avevano comunque presentato domanda di definizione agevolata e che tale condotta dimostrava il venir meno dell’interesse a proseguire la controversia. Le spese sono state integralmente compensate e la Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per le ragioni sopravvenute della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 16, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289
dichiararsi l’estinzione del giudizio per condono
la regolare definizione agevolata della lite e il pagamento integrale di quanto dovuto determinano l’estinzione del giudizio nei confronti del contribuente che vi abbia aderito, secondo il meccanismo richiamato dalla disciplina del condono.
art. 39, comma 12, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con mod. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111
le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate... possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio
la domanda di definizione agevolata pendente in cassazione, se accompagnata dagli atti prodotti, è idonea a fondare la valutazione del venir meno dell’interesse alla decisione e, in presenza della comunicazione dell’Ufficio e del pagamento, a determinare l’estinzione.
rinvio a nuovo ruolo... per la notificazione di tutte le istanze di definizione e della documentazione ad esse allegata
in cassazione è consentita la produzione documentale relativa a fatti sopravvenuti che incidono sull’ammissibilità o sull’interesse al ricorso.
memoria del 7 giugno 2016, depositata ex art. 380 bis-1 cod. proc. civ.
la memoria è stata utilizzata per dedurre e documentare le sopravvenute definizioni agevolate della lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, un fatto sopravvenuto che elimini l’interesse della parte alla decisione comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso, anche se la questione emerge dopo la proposizione dell’impugnazione.
- La domanda di definizione agevolata di una lite fiscale, quando sia accompagnata da documentazione comprovante l’adesione e/o il pagamento, può essere considerata indice inequivoco del venir meno dell’interesse a coltivare il ricorso.
- La produzione documentale ex art. 372 c.p.c. è ammissibile quando serve a provare fatti sopravvenuti rilevanti ai fini dell’ammissibilità o dell’estinzione del giudizio.
- Se la definizione agevolata risulta regolarmente perfezionata per un soggetto, il giudizio si estingue nei suoi confronti; per gli altri litisconsorti/ricorrenti, la mera pendenza della domanda di condono può comunque determinare l’inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
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